Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 28.3.2020
il decreto 25.3.2020 del MEF,
attuativo delle disposizioni recate dall'art. 54 del DL 18/2020 ("Cura
Italia"), in materia di fondo di
solidarietà per la sospensione dei mutui prima casa.
Si ricorda che
l'accesso al fondo è ordinariamente
riservato ai lavoratori subordinati e parasubordinati, agli agenti e ai rappresentanti che si
ritrovano in difficoltà finanziarie per vicissitudini connesse al loro rapporto
di lavoro, rappresentanza o agenzia ed è
stato esteso, in via transitoria, a lavoratori
autonomi e liberi professionisti che registrino un calo di fatturato di
oltre un terzo.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto, soggetti interessati potranno fare domanda di sospensione
autocertificando "di aver
registrato nel trimestre successivo al
21.2.2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21.2.2020 e la data della
domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel
suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo
trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate
dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus".
La domanda di
sospensione deve essere presentata alla
banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo,
utilizzando la modulistica (aggiornata e semplificata rispetto al precedente
modello) che è stata resa disponibile in data 30.3.2020, nell’apposita sezione
del sito Internet del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it)
o della CONSAP (www.consap.it) e dell’ABI (www.abi.it). Per facilitare e velocizzare
ulteriormente le procedure, il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate
da ciascuna banca.
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