Il credito d’imposta per la sanificazione si estende all’acquisto di mascherine




Con l’articolo 30 del DL n. 23 del 08.04.2020 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni che estendono il credito d’imposta previsto per la sanificazione
degli ambienti di lavoro all’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ci si riferisce, in particolare, al beneficio previsto dall’articolo 64 del DL n. 18 del 17.03.2020, il quale prevede il riconoscimento di un credito d’imposta
pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nel limite massimo di 20.000 euro di spese sostenute per ciascun
beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Con l’articolo 30 del DL n. 23/2020, tale beneficio viene esteso anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
L’estensione del beneficio si riferisce, in particolare, all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori
dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
A titolo esemplificativo, quindi, il beneficio trova applicazione con riferimento alle mascherine chirurgiche, ai guanti, alle visiere di protezione, agli occhiali protettivi,
alle tute di protezione, ai calzari, così come in caso di acquisto e installazione di barriere, pannelli protettivi o disinfettanti.
La circolare n. 9/E del 13.04.2020 ha precisato che l’estensione del beneficio si riferisce alle spese sostenute nel 2020, fornendo un’elencazione non esaustiva dei beni
che possono essere ammessi all’incentivo (tra cui appunto mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3).  

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