Con l’articolo 30 del DL n.
23 del 08.04.2020 il legislatore ha introdotto nuove disposizioni che
estendono il credito d’imposta previsto per la sanificazione
degli ambienti di lavoro
all’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ci si riferisce, in
particolare, al beneficio previsto dall’articolo 64 del DL n. 18 del
17.03.2020, il quale prevede il riconoscimento di un credito d’imposta
pari al 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nel limite massimo
di 20.000 euro di spese sostenute per ciascun
beneficiario e nel limite
delle risorse disponibili.
Con l’articolo 30 del DL n.
23/2020, tale beneficio viene esteso anche per le spese sostenute
nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
L’estensione del beneficio si
riferisce, in particolare, all’acquisto di dispositivi di protezione
individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori
dall’esposizione
accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale.
A titolo esemplificativo,
quindi, il beneficio trova applicazione con riferimento alle mascherine
chirurgiche, ai guanti, alle visiere di protezione, agli occhiali protettivi,
alle tute di protezione,
ai calzari, così come in caso di acquisto e installazione di barriere,
pannelli protettivi o disinfettanti.
La circolare n. 9/E del
13.04.2020 ha precisato che l’estensione del beneficio si riferisce alle
spese sostenute nel 2020, fornendo un’elencazione non esaustiva dei
beni
che possono essere ammessi
all’incentivo (tra cui appunto mascherine
chirurgiche, Ffp2 e Ffp3).
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