Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, l'art. 1 co. 806-809 della L. 145/2018 ha previsto, per gli
anni 2019 e 2020, un credito d'imposta
per le edicole e alcuni rivenditori di giornali, riviste e periodici.
Il
credito d'imposta è parametrato agli
importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai
locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al
dettaglio, nonché ad altre eventuali
spese di locazione, anche in
relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.
In relazione a tale agevolazione, l’art.
98 co. 2 del DL 18/2020 ha previsto, per l’anno 2020, un incremento da 2.000,00 a 4.000,00 euro dell’importo massimo del
credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario.
Inoltre, il credito d’imposta di cui trattasi:
i) è stato esteso alle imprese di
distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o
periodici a rivendite situate nei Comuni con
una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto
vendita;
ii) può essere parametrato
anche agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i
servizi telefonici e di collegamento a
Internet, nonché per i servizi di
consegna a domicilio delle copie di giornali.
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via
telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo
1.9.2020- 30.9.2020 (periodo “ordinario” previsto per la presentazione
delle domande, salvo modifiche).
L’elenco dei soggetti con il relativo
importo di credito spettante sarà
pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 31 dicembre di ciascuno dei due
anni cui si riferisce il credito d’imposta (quindi entro il prossimo 31
dicembre 2020 per le richieste relative al 2020).
Il credito d’imposta è
utilizzabile:
i) solo in compensazione,
ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento
(codice tributo “6913”);
ii) a decorrere
dal quinto giorno lavorativo del mese successivo alla pubblicazione dell’elenco
dei beneficiari.
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