Emergenza epidemiologica da COVID-19: potenziato il tax credit edicole per il 2020


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 1 co. 806-809 della L. 145/2018 ha previsto, per gli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta per le edicole e alcuni rivenditori di giornali, riviste e periodici
Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale
In relazione a tale agevolazione, l’art. 98 co. 2 del DL 18/2020 ha previsto, per l’anno 2020, un incremento da 2.000,00 a 4.000,00 euro dell’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario. 
Inoltre, il credito d’imposta di cui trattasi: 
i) è stato esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita; 
ii) può essere parametrato anche agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. 
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria nel periodo 1.9.2020- 30.9.2020 (periodo “ordinario” previsto per la presentazione delle domande, salvo modifiche). 
L’elenco dei soggetti con il relativo importo di credito spettante sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta (quindi entro il prossimo 31 dicembre 2020 per le richieste relative al 2020). 
Il credito d’imposta è utilizzabile:
i) solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (codice tributo “6913”); 
ii) a decorrere dal quinto giorno lavorativo del mese successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

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