Emergenza epidemiologica da Coronavirus: sospensione del pagamento di atti impositivi e degli interpelli



Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 20.3.2020 n. 4/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla sospensione, disposta dall'art. 67 del DL 18/2020, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, dei termini relativi alle risposte alle istanze di interpello, in particolare quelle previste all'art. 11 della L. 212/2000, al regime di adempimento collaborativo (art. 6 del DLgs. 128/2015), agli interpelli sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015) e alle istanze di collaborazione e cooperazione rafforzata
Viene precisato che, durante tale periodo di sospensione, i termini per fornire le risposte e il termine per la loro regolarizzazione inizieranno a decorrere dall'1.6.2020
La circolare ha chiarito, inoltre, che: 
i) potranno essere svolte le attività connesse alla lavorazione delle istanze (es. invio di richieste di regolarizzazione e di documentazione integrativa), il rilascio di pareri ai contribuenti e lo svolgimento delle interlocuzioni formali (art. 5 co. 3 del DM 29.4.2016) relative agli interpelli sui nuovi investimenti;
ii) i termini relativi alle richiamate attività e quelli entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste inviate degli Uffici sono sospesi fino al 31.5.2020, iniziando e/o riprendendo a decorrere dall'1.6.2020, pur restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante il periodo di sospensione; 
iii) sarà garantita la pubblicazione delle risposte eventualmente rese, compatibilmente con il periodo emergenziale. 
La presentazione delle istanze è possibile unicamente mediante PEC ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria della Divisione Contribuenti. 
Nella circolare Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 5/E, è stato chiarito, invece, che la sospensione dei termini processuali disposta, dal 9.3.2020 al 15.4.2020, dall'art. 83 del DL 18/2020 vale anche per la fase di accertamento con adesione
L’Agenzia delle entrate sostiene, infatti, che è ammesso il cumulo tra la sospensione dei termini processuali descritta e l'istanza di accertamento con adesione, che, quale effetto, ha la sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni.

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