Emergenza epidemiologica da Coronavirus: sospensione del pagamento di atti impositivi e degli interpelli
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con la circolare 20.3.2020 n.
4/E, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativi alla sospensione, disposta dall'art. 67 del DL 18/2020, dall'8.3.2020 al 31.5.2020, dei termini relativi alle risposte alle
istanze di interpello, in particolare quelle previste all'art. 11 della L.
212/2000, al regime di adempimento
collaborativo (art. 6 del DLgs. 128/2015), agli interpelli sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015) e
alle istanze di collaborazione e
cooperazione rafforzata.
Viene precisato che, durante tale periodo di
sospensione, i termini per fornire le
risposte e il termine per la loro regolarizzazione inizieranno a decorrere
dall'1.6.2020.
La circolare ha chiarito, inoltre, che:
i) potranno essere
svolte le attività connesse alla
lavorazione delle istanze (es. invio di richieste di regolarizzazione e di
documentazione integrativa), il rilascio
di pareri ai contribuenti e lo svolgimento delle interlocuzioni formali (art. 5 co. 3 del DM 29.4.2016) relative agli interpelli sui nuovi
investimenti;
ii) i termini relativi
alle richiamate attività e quelli entro i quali i contribuenti sono tenuti
a rispondere alle richieste inviate degli Uffici sono sospesi fino al 31.5.2020, iniziando e/o riprendendo a decorrere dall'1.6.2020, pur restando ferma la
possibilità per il contribuente di effettuare l'adempimento richiesto durante
il periodo di sospensione;
iii) sarà
garantita la pubblicazione delle risposte eventualmente rese,
compatibilmente con il periodo emergenziale.
La presentazione delle istanze è possibile unicamente mediante PEC ovvero,
per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel
territorio dello Stato, mediante l'invio
alla casella di posta elettronica ordinaria della Divisione Contribuenti.
Nella
circolare Agenzia delle Entrate
20.3.2020 n. 5/E, è stato chiarito, invece, che la sospensione dei termini processuali disposta, dal 9.3.2020 al
15.4.2020, dall'art. 83 del DL 18/2020 vale
anche per la fase di accertamento con adesione.
L’Agenzia delle entrate sostiene,
infatti, che è ammesso il cumulo tra la
sospensione dei termini processuali descritta e l'istanza di accertamento con adesione, che, quale effetto, ha la
sospensione del termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni.
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