Responsabilità per l'appaltatore e subappaltatore: principali chiarimenti di prassi


Gentile lettore, come ormai ben noto, l’articolo 17-bis del DLgs. 241/97, introdotto in sede di conversione in legge del D.L.124/2019, ha previsto, in capo alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se tali imprese eseguono, a favore di ciascun committente, opere o servizi:
i) per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro
ii) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; 
iii) mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma. 
La medesima disposizione ha introdotto l’obbligo, in capo all’impresa committente, di controllare che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, adempia al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio: se all’esito della predetta attività di controllo dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante. 
Con la circolare Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1/E vengono forniti, in materia, ulteriori chiarimenti
Tra le principali precisazioni si segnalano le seguenti: 
i) il requisito economico del valore dell'opera o del servizio, superiore a 200.000 euro, deve essere determinato prendendo in considerazione il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e applicando il meccanismo del pro rata temporis, in caso di contratti "a cavallo";
ii) sono esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 17-bis del DLgs. 241/97 i contratti di somministrazione lavoro stipulati ai sensi dell'art. 30 del DLgs. 81/2015 e, più in generale, i contratti che hanno ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali; 
iii) il prevalente utilizzo di manodopera viene determinato a seguito di un calcolo indicando al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell'opera o del servizio o della somma di entrambi, in caso di contratti misti.

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