Gentile lettore, come ormai ben noto, l’articolo 17-bis del DLgs. 241/97,
introdotto in sede di conversione in legge del D.L.124/2019, ha previsto, in capo alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, l’obbligo di versare le ritenute sui
redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza
poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se tali imprese eseguono, a favore di
ciascun committente, opere o servizi:
i) per un importo complessivo annuo
superiore a 200.000 euro;
ii) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
iii) mediante l’utilizzo di beni
strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in
qualunque forma.
La medesima disposizione ha introdotto l’obbligo, in capo
all’impresa committente, di controllare
che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, adempia al corretto versamento delle
ritenute operate sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio: se all’esito della predetta attività
di controllo dovesse emergere un omesso
o insufficiente versamento delle ritenute, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi,
oltre a darne comunicazione all’Agenzia
delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell’evento, pena
l’applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente
penalizzante.
Con la circolare Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1/E vengono forniti, in materia, ulteriori
chiarimenti.
Tra le principali precisazioni si segnalano le seguenti:
i) il requisito economico del valore
dell'opera o del servizio, superiore a 200.000 euro, deve essere determinato prendendo in considerazione il periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e applicando il meccanismo del pro
rata temporis, in caso di contratti "a cavallo";
ii) sono esclusi dall'ambito applicativo
dell'art. 17-bis del DLgs. 241/97 i
contratti di somministrazione lavoro stipulati ai sensi dell'art. 30 del
DLgs. 81/2015 e, più in generale, i contratti che hanno ad oggetto la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti
espressamente autorizzati in base a leggi speciali;
iii) il prevalente utilizzo di manodopera viene
determinato a seguito di un calcolo indicando
al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono
redditi di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell'opera o del servizio o
della somma di entrambi, in caso di contratti misti.
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