Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarLa che la circolare Agenzia delle Entrate 2/2020 ha fornito precisazioni sul c.d.
"bonus facciate"
introdotto dall'art. 1
co. 219-223 della L. 160/2019.
Tra le altre cose, è stato chiarito che:
i)
l'agevolazione
riguarda soltanto gli interventi
effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio: sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
ii)
i soggetti beneficiari devono possedere l'immobile oggetto dell'intervento in qualità di proprietario,
nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento
(usufrutto, uso, abitazione o
superficie) oppure detenerlo in base ad
un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente
registrato,
ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
iii)
sono
ammessi all'agevolazione le persone
fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e
privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici, le associazioni
tra professionisti ed i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali);
iv) la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel
2020, indipendentemente dalla data
di avvio degli interventi.
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