Il punto sul “bonus facciate”



Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che la circolare Agenzia delle Entrate 2/2020 ha fornito precisazioni sul c.d. "bonus facciate"
introdotto dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019.
Tra le altre cose, è stato chiarito che:
i)          l'agevolazione riguarda soltanto gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile;
ii)        i soggetti beneficiari devono possedere l'immobile oggetto dell'intervento in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento
         (usufrutto, uso, abitazione o superficie) oppure detenerlo in base ad un contratto di                   locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato,
         ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
iii)        sono ammessi all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
         le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che                             conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
iv)       la detrazione spetta se le spese sono state sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi.


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