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Attività
che continuano a rimanere aperte: disposizioni dal 12 al 25 marzo
L’elenco delle attività commerciali che rimangono
aperte (come indicato nell’Allegato 1 al D.P.C.M. dell’11 marzo 2020) e prevede:
·
ipermercati
·
supermercati
·
discount alimentari
·
minimercati ed altri
esercizi non specializzati di alimentari vari
·
commercio al dettaglio di
prodotti surgelati
·
commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
·
commercio al dettaglio di
prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice
ATECO 47.2)
·
commercio al dettaglio di
carburante per autotrazione in esercizi specializzati
·
commercio al dettaglio di
apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ATECO 47.4)
·
commercio al dettaglio di
ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
·
commercio al dettaglio di
articoli igienico-sanitari
·
commercio al dettaglio di
articoli per l’illuminazione
·
commercio al dettaglio di
giornali, riviste e periodici
·
farmacie
·
commercio al dettaglio in
altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione
medica (parafarmacie)
·
commercio al dettaglio di
articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
·
commercio al dettaglio di
articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale
·
commercio al dettaglio di
piccoli animali domestici
·
commercio al dettaglio di
materiale per ottica e fotografia
·
commercio al dettaglio di
combustibile per uso domestico e per riscaldamento
·
commercio al dettaglio di
saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura ed affini
·
commercio al dettaglio di qualsiasi
tipo di prodotto effettuato via internet
·
commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione (televendite)
·
commercio al dettaglio di
qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
·
commercio effettuato per
mezzo di distributori automatici.
Per tutte le attività sopraelencate resta valido
quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020: le attività cui è consentito proseguire dovranno comunque
consentire il rispetto
della distanza di sicurezza di un metro,
altrimenti devono restare chiuse, pena la sospensione della licenza.
Servizi
di ristorazione: disposizioni dal 12 al 25 marzo
Vanno fatte delle precisazioni specifiche per
quanto riguarda bar e ristoranti.
Viene dunque cancellata la previsione
precedentemente imposta dal DPCM 9 marzo 2020 di
orario ridotto dalle 6.00 alle 18.00.
A questa tipologia di attività, ed in generale a
tutti i servizi di somministrazione alimenti e bevande, viene imposta la
chiusura.
Devono quindi chiudere, a titolo esemplificativo:
·
bar
·
pub (già previsto da
precedente Decreto)
·
ristoranti
·
gelaterie
·
pasticcerie.
Tali attività produttive potranno tuttavia
mantenere in uso la cucina, restando chiusi al pubblico, nel caso in cui
effettuino consegne a domicilio a carico
del gestore (non ritiro presso l’esercizio), nel
rispetto delle norme igieniche e sanitarie, sia con riferimento al
confezionamento che al trasporto.
In deroga alle previsioni cui sopra, restano aperte le attività di
somministrazione di alimenti e bevande:
·
ubicate nelle aree di
servizio e rifornimento carburante situati lungo strade ed autostrade;
·
ubicate all’interno delle
stazioni ferroviarie ed aeroportuali; ubicate negli ospedali.
Servizi
alla persona: disposizioni dal 12 al 25 marzo
Devono
sospendere l’attività anche coloro che effettuano servizi alla persona,
quali, ad esempio:
·
barbieri
·
parrucchieri
·
estetisti
·
servizi di tatuaggio.
In
deroga a quanto sopra, possono proseguire l’attività:
·
lavanderia e pulitura di
articoli tessili e pelliccia
·
attività delle lavanderie
industriali
·
altre lavanderie, tintorie
·
servizi di pompe funebri e
attività connesse
Servizi
garantiti o potenzialmente ridotti
Il
Decreto prevede espressamente che restano garantiti:
·
i servizi bancari,
finanziari ed assicurativi;
·
le attività del settore
agricolo, compresa filiera;
·
le attività del settore
zootecnico di trasformazione agroalimentare, compresa filiera.
Anche per questi settori, ovviamente, fermo
restando il rispetto nelle norme igienico-sanitarie e della distanza di
sicurezza.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico,
viene disposto che il Presidente di ciascuna Regione possa, con propria
ordinanza, rivedere la programmazione
del servizio di trasporto pubblico locale, anche
non di linea; dovranno essere garantiti solo i servizi minimi essenziali.
Quanto alla Pubblica Amministrazione,
le prestazioni lavorative dovranno essere rese in modalità agile, anche in
deroga agli accordi individuali, mentre
dovranno essere espressamente individuate le
attività indifferibili da svolgersi in prima persona nei luoghi di lavoro.
Raccomandazioni
per attività produttive diverse ed attività professionali
Le attività produttive diverse da quelle sin qui
analizzate potranno proseguire, tuttavia vengono fornite precise
raccomandazioni:
·
massimo utilizzo del
lavoro agile, per le attività che sia possibile svolgere presso il
domicilio o a distanza;
·
incentivo a ferie e
congedi per i dipendenti;
·
sospensione delle attività
nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
Viene
inoltre sollecitata l’assunzione di specifici protocolli anti contagio, la
limitazione degli spostamenti, l’accesso contingentato ai luoghi comunie la
sanificazione dei luoghi di lavoro.
Conclusioni
In conclusione, per quindici giorni occorre
fermare tutto ciò che è possibile fermare, senza arrivare al punto di non
ritorno, ovvero la necessità di bloccare del tutto il Paese.
Non possiamo che augurarci che tutto ciò si riveli
finalmente efficace, ed attendere, posto che gli attesi benefici non
potranno essere rilevati che tra qualche settimana.
Fonte: My Solution, a cura di Sandra Pennacini
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Il nostro appello è quello di collaborare affinché
questa emergenza sia contenuta e rientri il prima possibile.
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