D. L. Cura Italia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti differenziati per tipologie di contribuenti
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, il decreto “Cura Italia,
Dl 17 marzo 2020, n.18, introduce alcune misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali,
prevedendo particolari regole per:
i) i contribuenti esercenti attività maggiormente danneggiate dagli
effetti della diffusione del COVID-19;
ii) i contribuenti che hanno
maturato, nel periodo d’imposta precedente,
ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro.
In particolare, è prevista:
i) per i soggetti operanti in
determinati settori ritenuti
maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del corona virus (es. gli operatori del settore
turistico, sportivo, spettacolo, fieristico, ristorazione e cultura), la sospensione dei versamenti IVA in
scadenza nel mese di marzo e dei versamenti
per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e
per premi INAIL, in scadenza fino al 30
aprile;
ii) per i soggetti che non operano nei citati settori e che nel 2019
hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, la sospensione dei versamenti in
scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo;
iii) per tutti gli altri soggetti, il
differimento al 20.3.2020 della scadenza del 16.3.2020. I versamenti
"sospesi" dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni
e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020, oppure in un massimo di
5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.
Gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti) in scadenza tra l'8
marzo e il 31 maggio (es. la presentazione della dichiarazione annuale IVA) vanno
effettuati, senza sanzioni, entro il 30.6.2020.
Viene espressamente
previsto che non rientrano nella
sospensione in commento i termini previsti dall’art.1 del D.L. 9/2020 con
riferimento ai dati propedeutici alla
predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma, tra
gli altri:
i) il differimento dal 9.3.2020 al 31.3.2020 del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia
delle Entrate delle Certificazioni
Uniche 2020;
ii) il termine del
31.3.2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni
Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative
al 2019;
iii) la proroga dal 28.2.2020 al
31.3.2020 del termine per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare
per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
iv) il
differimento dal 15.4.2020 al 5.5.2020 del
termine per la messa a disposizione
delle dichiarazioni precompilate relative al 2019.

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