Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 6.2.2020 n. 17, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi per l'anno 2020 per i
lavoratori domestici,
calcolati, in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il 2018 e il
2019, nella misura dello 0,5%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare
all'esposizione in forma tabellare dei valori contributivi validi dall'1.1.2020
al 31.12.2020 (comprensivi
della quota a carico del lavoratore) e
alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD,
ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR), l'Istituto conferma:
i)
l'applicazione
degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 e di quelli istituiti
dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005;
ii)
la
minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo
Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF);
iii)
il
contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i
rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
I contributi devono
essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello
in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
i)
entro mercoledì 10
aprile 2019
(I° trimestre 2019 gennaio – marzo);
ii)
entro mercoledì 10
luglio 2019
(II° trimestre 2019 aprile – giugno); i
iii)
entro giovedì 10
ottobre 2019
(III° trimestre 2019 luglio – settembre);
iv)
entro venerdì 10
gennaio 2020
(IV ° trimestre 2019 ottobre – dicembre).
In
caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal
licenziamento o dalle dimissioni.
Si
rammenta che, ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi
previdenziali e assistenziali versati
per gli
addetti ai servizi domestici (es. "colf", giardinieri, ecc.) e
all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di
persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap),
per la parte a carico del datore di
lavoro.

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