Lavoratori domestici: definita la contribuzione per il 2020


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare 6.2.2020 n. 17, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi per l'anno 2020 per i lavoratori domestici, calcolati, in virtù della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai e degli impiegati tra il 2018 e il 2019, nella misura dello 0,5%, su nuove fasce di retribuzione.
Prima di passare all'esposizione in forma tabellare dei valori contributivi validi dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (comprensivi della quota a carico del lavoratore) e alla ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpI, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR), l'Istituto conferma:
i)              l'applicazione degli esoneri previsti dall'art. 120 della L. 388/2000 e di quelli istituiti dall'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005;
ii)                   la minore aliquota dovuta per l'ASpI dai datori di lavoro soggetti al contributo Cassa Unica Assegni familiari (contributo CUAF);
iii)                 il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), introdotto dall'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 a carico dei datori di lavoro per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per ragioni diverse dalla sostituzione di lavoratori assenti.
I contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
i)              entro mercoledì 10 aprile 2019 (I° trimestre 2019 gennaio – marzo);
ii)                   entro mercoledì 10 luglio 2019 (II° trimestre 2019 aprile – giugno); i
iii)                 entro giovedì 10 ottobre 2019 (III° trimestre 2019 luglio – settembre);
iv)                 entro venerdì 10 gennaio 2020 (IV ° trimestre 2019 ottobre – dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. 
Si rammenta che, ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati
per gli addetti ai servizi domestici (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), per la parte a carico del datore di lavoro.


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