Marca da bollo sulle fatture elettroniche: ammesso il versamento semestrale per importi inferiori a 1.000 euro
Gentile lettore, con la presente desideriamo ricordarLe
che le fatture elettroniche sono
soggette ad imposta di bollo secondo la disciplina prevista per le fatture
cartacee, applicandosi nella misura di
2,00 euro in presenza di fatture aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati ad Iva di importo superiore a 77,47 euro
(fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni).
Il pagamento
dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a
ciascun trimestre solare, secondo quanto stabilito dall’art. 6, co. 2, del
DM 17.6.2014, come modificato dal DM 28.12.2018. In linea generale, il tributo deve essere versato attraverso
pagamento telematico, ossia mediante modello F24.
Con particolare
riferimento alle fatture inviate mediante SdI, l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta è calcolato dall'Agenzia delle
Entrate sulla base dei dati in esse contenuti ed è comunicato al soggetto passivo all'interno dell'area riservata
del portale Fatture e Corrispettivi. Peraltro, il servizio consente di modificare l'importo proposto, rettificando il
numero di documenti su cui l'imposta è dovuta.
Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti,
l’art.17, co. 1 bis, del D.L. 124/2019,
inserito in sede di conversione in legge, ha
disposto che, nel caso in cui gli importi dovuti a titolo di imposta di
bollo non superino la soglia annua di
1.000,00 euro, l’obbligo di
versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto
con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente
entro il 16 giugno ed entro il 16
dicembre di ciascun anno.
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