Legge di bilancio 2020: proroga dello sport bonus


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 1 co. 177-179 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato,
anche per il corrente periodo d’imposta, l’agevolazione, istituita dall'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che
si concretizza nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore di chi effettua erogazioni liberali destinate a interventi
di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“c.d. Sport Bonus”).
Viene espressamente disposto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30.4.20199.
Conseguentemente, possono beneficiare dell'agevolazione:
i)              le persone fisiche;
ii)                   gli enti non commerciali;
iii)                 i titolari di reddito d'impresa.

Sono oggetto dell'agevolazione le erogazioni liberali:
i)              in denaro, con determinati mezzi di pagamento;
ii)                   effettuate nel corso del 2020;
iii)                 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
iv)                 anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:
i)              per le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20% del reddito imponibile;
ii)                   per i soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito d'imposta spettante:
i)              deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
ii)                   è utilizzabile, in tre quote annuali, esclusivamente in diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Diversamente, per i titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta di cui trattasi è utilizzabile:
i)              in tre quote annuali di pari importo;
ii)                   a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo;
iii)                 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

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