Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, l'art. 1 co. 177-179 della
L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato,
anche
per il corrente periodo d’imposta, l’agevolazione, istituita dall'art. 1
co. 363 ss. della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che
si
concretizza nel riconoscimento di un credito d’imposta a favore di chi effettua
erogazioni liberali destinate a interventi
di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di
nuove strutture sportive pubbliche (“c.d. Sport Bonus”).
Viene
espressamente disposto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al DPCM 30.4.20199.
Conseguentemente,
possono beneficiare dell'agevolazione:
i)
le persone fisiche;
ii)
gli enti non commerciali;
iii)
i
titolari di reddito d'impresa.
Sono
oggetto dell'agevolazione le erogazioni liberali:
i)
in denaro, con determinati mezzi di pagamento;
ii)
effettuate nel corso del 2020;
iii)
per
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e
per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
iv)
anche
nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o
affidatari degli impianti medesimi.
Il
credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è
riconosciuto:
i)
per
le persone fisiche e gli enti non commerciali, nel limite del 20% del
reddito imponibile;
ii)
per
i soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite del 10 per mille
dei ricavi annui.
Per
le persone fisiche e gli enti non commerciali, il credito
d'imposta spettante:
i)
deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
ii)
è utilizzabile, in tre quote annuali, esclusivamente in
diminuzione delle imposte dovute in base a tale dichiarazione.
Diversamente,
per i titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta di cui
trattasi è utilizzabile:
i)
in
tre quote annuali di pari importo;
ii)
a
decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione
sul sito dell'Ufficio per lo sport dell'elenco dei soggetti cui è
riconosciuto il credito medesimo;
iii)
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.
17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 solo attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento.
Il
credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
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