Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con provv. Agenzia delle Entrate 3.12.2019 n. 1415522,
l'Agenzia delle Entrate stabilisce che procederà
alla chiusura d'ufficio delle partite IVA dei soggetti che risultano non aver
esercitato attività d'impresa
ovvero attività artistica o
professionale nelle tre annualità
precedenti.
Lo prevede l'art. 35 co. 15-quinquies del DPR 633/72,
introdotto dal DLgs. 175/2014 e modificato dal DL 193/2016.
I soggetti
individuati dall'Agenzia delle Entrate sono
i possessori di partita IVA che, nelle tre annualità precedenti, non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei
redditi di lavoro autonomo o d'impresa.
In tale situazione:
i) l'Agenzia
delle Entrate invia al soggetto potenzialmente inattivo una comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
ii) il destinatario ha la possibilità di
rivolgersi, entro 60 giorni dalla
ricezione, ad un qualsiasi ufficio
territoriale dell'Agenzia delle Entrate al fine di fornire chiarimenti;
iii) a seguito del confronto, gli Uffici possono archiviare la
comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in
stato di attività, oppure rigettare l'istanza.
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