Modalità di documentazione e registrazione dei corrispettivi in caso di cessioni di carburanti a privati e di beni e/o servizi mediante distributori automatici
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l'Agenzia delle Entrate
ha recentemente fornito chiarimenti in
merito all'ambito applicativo dell'obbligo
di trasmissione telematica dei corrispettivi per alcune specifiche
categorie di operazioni:
i) le cessioni di carburanti a privati consumatori effettuate tramite impianti di distribuzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412);
ii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante distributori automatici (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019).
Sulla base di quanto indicato nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412, per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati consumatori:
i) sino al 31.12.2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio per i soli esercenti di impianti di distribuzione a elevata automazione, in relazione alle cessioni di benzina e gasolio (art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015);
ii) a decorrere dall'1.1.2020, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi saranno obbligatori solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione (questi ultimi prodotti sono attualmente esclusi dai predetti obblighi ex art. 1 del DM 10.5.2019).
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019, è stato chiarito, invece, che i distributori automatici che non hanno le caratteristiche delle c.d. "vending machine" (ad esempio, perché privi della periferica di pagamento) certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, non essendo soggetti agli obblighi di memorizzazione e invio telematico ex art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
i) le cessioni di carburanti a privati consumatori effettuate tramite impianti di distribuzione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412);
ii) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi mediante distributori automatici (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019).
Sulla base di quanto indicato nella risposta interpello Agenzia delle Entrate 11.10.2019 n. 412, per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di privati consumatori:
i) sino al 31.12.2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio per i soli esercenti di impianti di distribuzione a elevata automazione, in relazione alle cessioni di benzina e gasolio (art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015);
ii) a decorrere dall'1.1.2020, la memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi saranno obbligatori solo con riferimento alle cessioni diverse da quelle di carburanti per autotrazione (questi ultimi prodotti sono attualmente esclusi dai predetti obblighi ex art. 1 del DM 10.5.2019).
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 413/2019, è stato chiarito, invece, che i distributori automatici che non hanno le caratteristiche delle c.d. "vending machine" (ad esempio, perché privi della periferica di pagamento) certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, non essendo soggetti agli obblighi di memorizzazione e invio telematico ex art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015.
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