Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che con la risposta interpello
10.10.2019 n. 408, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il costo delle scaffalature relative ai magazzini autoportanti,
inizialmente escluso dall'iper-ammortamento sulla base della risoluzione
Agenzia delle Entrate 9.8.2018 n. 62/E, può
rientrare nell'agevolazione senza allegare una nuova perizia ma con una dichiarazione del legale rappresentante
che indichi il costo attribuibile alla
scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.
Viene
quindi prevista l'applicazione
retroattiva dell'art. 3-quater co. 4 del DL 135/2018 convertito.
L'Agenzia
chiarisce che con tale norma di interpretazione autentica il legislatore ha inteso assicurare identità di trattamento agli
investimenti in magazzini non costituenti fabbricati e magazzini oggetto di
accatastamento.
Viene, inoltre, chiarito che la maggiorazione relativa all'iper-ammortamento concernente il
costo delle scaffalature autoportanti deve
essere ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento dell'immobile,
essendo prevalente la funzione
"immobiliare" delle stesse.
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