Comunicazione dei dati delle liquidazioni del terzo trimestre 2019 entro il 2 dicembre 2019


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 2 dicembre 2019 (in quanto il 30.11.2019 è un sabato) scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al terzo trimestre 2019
Si rammenta, infatti, che la comunicazione in parola deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al II trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre. Inoltre, a fronte delle novità introdotte dal DL 34/2019 (c.d. decreto crescita) convertito in legge, la comunicazione relativa al quarto trimestre potrà avvenire con la dichiarazione annuale IVA presentando quest’ultima entro il mese di febbraio dell’anno successivo. 
Sono esonerati dall’adempimento soltanto coloro che: 
i) non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell'anno; 
ii) nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive. 
 Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA: 
i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata; 
ii) oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata
Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017). 
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5. Il ravvedimento si applica:
i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza
ii) sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza. 
La suddetta sanzione, ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911.

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