Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che il prossimo 2 dicembre 2019
(in quanto il 30.11.2019 è un sabato) scade
il termine per la presentazione della comunicazione
dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al terzo trimestre 2019.
Si rammenta, infatti, che la comunicazione in parola deve essere effettuata trimestralmente
entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare,
fatta eccezione per i dati relativi al
II trimestre, per i quali la comunicazione è fissata al 16 settembre.
Inoltre, a fronte delle novità introdotte dal DL 34/2019 (c.d. decreto
crescita) convertito in legge, la
comunicazione relativa al quarto trimestre potrà avvenire con la dichiarazione
annuale IVA presentando quest’ultima entro il mese di febbraio dell’anno
successivo.
Sono
esonerati dall’adempimento soltanto coloro che:
i) non sono tenuti ad
effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali
condizioni di esonero non vengano meno
nel corso dell'anno;
ii) nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive
né operazioni passive.
Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs.
471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle
liquidazioni periodiche è punita con una
sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e
1.000 euro) qualora, entro 15 giorni
dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non
effettuata;
ii) oppure effettui la
trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.
Per
l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso
di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M.
104/E/2017).
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di
cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è
ridotta da a 1/9 a 1/5. Il ravvedimento si applica:
i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione
avvenga entro il 15° giorno successivo
alla scadenza;
ii) sulla sanzione
piena, qualora la correzione avvenga a
partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
La suddetta sanzione,
ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo:
8911.
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