Ripristinato l’obbligo di denuncia fiscale per vendita di alcolici per i soggetti in precedenza esclusi: novità del Decreto crescita
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che gli esercenti impianti di
trasformazione, di coordinamento e
di deposito di alcole e bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono, a norma dell’art. 29 comma 1,
D.Lgs. n. 504/95, denunciarne
l’esercizio alla competente Agenzia delle Dogane.
La denuncia, finalizzata
all’ottenimento della licenza, va presentata almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Al riguardo, l’art.
13-bis, DL n.34/2019, c.d “Decreto Crescita” (introdotto in sede di conversione
in legge), ha reintrodotto l’obbligo di
denuncia fiscale per la vendita di alcolici per i soggetti che erano stati esclusi ad opera della
Legge n. 124/2017 (c.d. Legge sulla Concorrenza). Conseguentemente, in virtù del novellato intervento normativo, sono di nuovo soggetti al suddetto obbligo
di denuncia fiscale (al fine di ottenimento della licenza da parte dell'Ufficio
delle dogane):
i) gli esercizi pubblici;
ii) gli esercizi di intrattenimento
pubblico;
iii) gli esercizi
ricettivi;
iv) rifugi alpini.
Con
la recente nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha
chiarito che, nonostante il mutato
assetto normativo, permangono non
soggette all'obbligo di denuncia fiscale, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di
sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve
durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni.
Atteso
che la Legge n. 58/2019, di
conversione del DL n. 34/2019, è entrata
in vigore lo scorso 30.6.2019, consegue che l’obbligo di denuncia fiscale è
reintrodotto a decorrere da tale data per tutte le attività che usufruivano
dell’esonero.
Sul punto, con la
citata nota protocollo n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle
Dogane ha chiarito che, sono sottoposti
ai neo introdotti obblighi di denuncia anche gli operatori che hanno iniziato l’attività dal 29 agosto 2017 (data di
entrata in vigore della c.d. “Legge sulla Concorrenza”) senza essere tenuti all'osservanza del predetto vincolo.
Conseguentemente, gli esercenti
rientranti nella descritta fattispecie saranno tenuti a consolidare la loro
posizione presentando all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di
vendita di alcolici, utilizzando l’apposito modello di denuncia reperibile
sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it - Dogane - In
un click - Accise - Modulistica).
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