Quali sono le principali variabili che intervengono nella determinazione dell’importo effettivamente spettante a titolo di ANF?

L’assegno è liquidato in misura intera solo quando la prestazione del lavoratore è stata di almeno 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati con periodo di paga mensile. Se tale limite mensile non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni settimana se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore (operai) o 30 ore (impiegati). Qualora, infine, anche tali livelli di prestazione non vengano raggiunti, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. L’assegno matura in misura intera per ciascun mese di lavoro in cui il lavoratore ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 ore se impiegato. In caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili l’importo totale teorico viene suddiviso per settimane - e spetta se il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato - ovvero a giorni. L’ANF spetta anche per le giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.
NOTA BENE - E’ ammessa l’inclusione, ai fini della determinazione dell’assegno, dei figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti unicamente nei casi in cui nel nucleo siano presenti almeno quattro figli di età inferiore a 26 anni. 
L’assegno spetta, oltre che per i periodi di lavoro effettivamente lavorati, anche in caso di assenza per ferie, festività, permessi, congedo di maternità, congedo parentale, malattia del bambino, infortunio (fino ad un massimo di 3 mesi), congedo matrimoniale, cure termali, CIG, malattia (nei limiti dell’indennizzo della stessa), permessi per assistere portatori di handicap.

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