Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario

  • Quesito    
    • Un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario (art. 1, cc. 54–89 legge 23.12.2014, n. 190). Ai fini della determinazione del reddito imponibile, il c. 64 del citato art. 1 prevede che i contribuenti “forfetari” possono dedurre solo i contributi previdenziali. L’art. 12, c. 1, lett. c) Tuir dispone che la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In base a tali disposizioni, l’istante avrebbe diritto a fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 50%, mentre la moglie risulterebbe esclusa dalla medesima detrazione, indipendentemente dalla circostanza che abbia un reddito più elevato. Tuttavia, come chiarito con la circolare 16.03.2007, n. 15/E (par. 1.4.4.), previo accordo tra i genitori per l’attribuzione della detrazione per i figli a carico, il legislatore ha inteso evitare che, a causa dell’incapienza dell’Irpef di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale. 
    • Ciò premesso, il lavoratore dipendente può fruire della detrazione nella misura del 100%?

  • Risposta    
    • L’art. 12 Tuir prevede, al c. 1, lett. c), che la detrazione per figli a carico “è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”. La circolare 16.03.2007, n. 15/E (par. 1.4.3. e 1.4.4.) ha chiarito che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per figli a carico in base alla convenienza economica. In particolare, nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico, è ripartita in via normativa nella misura del 50%. Il criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in uguale percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. In tal modo si evita, in linea di principio, che a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dare corso all’accordo anche in assenza di tale condizione “di incapienza”, poiché la norma, nel consentire l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento. Le detrazioni per carichi di famiglia, il cui importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e della composizione del nucleo familiare, si scomputano dall’imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le specifiche aliquote per scaglioni di reddito. Tali detrazioni non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, i cui ricavi o compensi sono assoggettati a imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo. In particolare, a norma del c. 64 del citato art. 1 legge n. 190/2014, il contribuente che aderisce regime forfetario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Con specifico riferimento alle detrazioni per familiari a carico, il successivo c. 75 prevede che ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia … rileva anche il reddito determinato ai sensi del c. 64. In sostanza, così come chiarito anche dalla circolare 10/E del 4.04.2016 (par. 4.3.7.), il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogamente, il reddito determinato in regime forfetario, al lordo dei contributi previdenziali, rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo. 
    • Pertanto, in applicazione delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia, l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie. Il reddito prodotto dalla moglie rileverà, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa. Si fa presente, infine, che resta ferma la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente rispetto a quello forfetario (risoluzione 22.07.2019, n. 69/E).

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