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Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario

- Quesito
- Un
lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica
il regime forfetario (art. 1, cc. 54–89 legge 23.12.2014, n. 190). Ai
fini della determinazione del reddito imponibile, il c. 64 del citato
art. 1 prevede che i contribuenti “forfetari” possono dedurre solo i
contributi previdenziali. L’art. 12, c. 1, lett. c) Tuir dispone che la
detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo
tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di
ammontare più elevato. In base a tali disposizioni, l’istante avrebbe
diritto a fruire della detrazione per figli a carico nella misura del
50%, mentre la moglie risulterebbe esclusa dalla medesima detrazione,
indipendentemente dalla circostanza che abbia un reddito più elevato.
Tuttavia, come chiarito con la circolare 16.03.2007, n. 15/E (par.
1.4.4.), previo accordo tra i genitori per l’attribuzione della
detrazione per i figli a carico, il legislatore ha inteso evitare che, a
causa dell’incapienza dell’Irpef di uno dei genitori, il nucleo familiare
perda in tutto o in parte il beneficio fiscale.
- Ciò
premesso, il lavoratore dipendente può fruire della detrazione nella
misura del 100%?
- Risposta
- L’art. 12
Tuir prevede, al c. 1, lett. c), che la detrazione per figli a carico “è
ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al
genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”.
La circolare 16.03.2007, n. 15/E (par. 1.4.3. e 1.4.4.)
ha chiarito che i
genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per
figli a carico in base alla convenienza economica. In particolare, nel
caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione
per figli a carico, è ripartita in via normativa nella misura del 50%. Il
criterio secondo cui la detrazione è attribuita ai genitori in uguale
percentuale può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori si
accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che
possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.
In tal modo si evita, in linea di principio, che a causa dell’incapienza
dell’imposta dovuta da uno dei genitori, il nucleo familiare perda in
tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È
possibile, tuttavia, dare corso all’accordo anche in assenza di tale
condizione “di incapienza”, poiché la norma, nel consentire l’attribuzione
dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa
espresso riferimento. Le detrazioni per carichi di famiglia, il cui
importo varia in funzione del reddito complessivo del contribuente e
della composizione del nucleo familiare, si scomputano dall’imposta lorda
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le
specifiche aliquote per scaglioni di reddito. Tali detrazioni non
spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario,
i cui ricavi o compensi sono assoggettati a imposta sostitutiva e non
concorrono alla formazione del reddito complessivo. In particolare,
a norma del c. 64 del citato art. 1 legge n. 190/2014, il contribuente
che aderisce regime forfetario determina il reddito imponibile applicando
all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di
redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che
contraddistingue l’attività svolta. Da tale reddito è possibile dedurre solo i
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Con specifico riferimento alle detrazioni per familiari a carico, il
successivo c. 75 prevede che ai
fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia … rileva
anche il reddito determinato ai sensi del c. 64. In sostanza, così come
chiarito anche dalla circolare 10/E del 4.04.2016 (par. 4.3.7.), il
reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva,
unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del
limite di euro 2.840,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico.
Analogamente, il reddito determinato in regime forfetario, al lordo dei
contributi previdenziali, rileva anche ai fini della comparazione del
reddito più elevato per stabilire quale genitore possa fruire della
detrazione per figli a carico per l’intero importo.
- Pertanto,
in applicazione
delle regole generali che disciplinano le detrazioni per carichi di famiglia,
l’istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100%
nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto
al reddito della moglie. Il reddito prodotto dalla moglie
rileverà, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi
eventualmente conseguiti dalla stessa. Si fa presente, infine, che resta ferma
la possibilità per la professionista di optare per il regime ordinario di
tassazione, laddove l’applicazione di detto regime risulti più conveniente
rispetto a quello forfetario (risoluzione
22.07.2019, n. 69/E).
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