Proroga versamenti per i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): novità del "decreto crescita"
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con
l'art. 12-quinquies del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "decreto crescita"),
inserito in sede di conversione, è stata
disposta la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
i) che scadono
nel periodo dal 30.6.2019 al 30.9.2019;
ii) a favore dei contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a
5.164.569,00 euro. Possono beneficiare della proroga anche:
i) i soggetti IRES che hanno termini ordinari di
versamento successivi al 30 giugno per effetto della data di approvazione
del bilancio (rinvio "ai 180 giorni") o della data di chiusura del
periodo d'imposta (soggetti "non solari"):
ii) i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che
devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR.
La proroga
dovrebbe estendersi anche:
i) ai soggetti
per i quali operano cause di esclusione dagli ISA, diverse da quella
rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore
al suddetto limite di 5.164.569,00 euro; ii) ai c.d. "contribuenti minimi" di cui all'art. 27 del DL
98/2011 e ai contribuenti in regime
forfetario di cui alla L. 190/2014.
Nel
prosieguo della presente New vengono analizzati:
i) i contribuenti che possono beneficiare della proroga;
ii) i versamenti che rientrano nella proroga;
iii) i termini di versamento in caso di
opzione per la rateizzazione.
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