Operazioni con controparti estere effettuate nel mese di aprile 2019: comunicazione entro il 31 Maggio
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, entro il prossimo 31.5.2019
i soggetti passivi IVA stabiliti in
Italia che hanno effettuato operazioni
con controparti non stabilite nel territorio dello Stato sono tenuti a inviare all’Agenzia delle
Entrate la comunicazione di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”) con riferimento ai dati di aprile 2019. La comunicazione è effettuata
su base mensile e deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di:
i) emissione del documento, per le
operazioni attive;
ii) registrazione
della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’IVA a
credito, per le operazioni passive.
Si rammenta che, sono
esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in
base:
i) al regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma
ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del
31.12.2015);
ii) al regime forfetario
per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
Sono escluse dall’obbligo comunicativo
in esame, le operazioni per le
quali:
i) è stata emessa una bolletta
doganale (es. importazioni);
ii) è
stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il
Sistema di Interscambio (SdI).
Con la risposta a interpello Agenzia delle
Entrate 24.4.2019 n. 130, è stato
indicato che per le cessioni
all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 l'esterometro non deve essere presentato
perché l'operazione è già documentata mediante bolletta doganale di
esportazione.

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