Operazioni con controparti estere effettuate nel mese di aprile 2019: comunicazione entro il 31 Maggio


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, entro il prossimo 31.5.2019 i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che hanno effettuato operazioni con controparti non stabilite nel territorio dello Stato sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di cui all’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”) con riferimento ai dati di aprile 2019. La comunicazione è effettuata su base mensile e deve essere trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di: 
i) emissione del documento, per le operazioni attive; 
ii) registrazione della fattura, con riferimento alla data di liquidazione dell’IVA a credito, per le operazioni passive. 
Si rammenta che, sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano in base: 
i) al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del 31.12.2015); 
ii) al regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014. 
Sono escluse dall’obbligo comunicativo in esame, le operazioni per le quali: 
i) è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni); 
ii) è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI). 
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.4.2019 n. 130, è stato indicato che per le cessioni all'esportazione di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72 l'esterometro non deve essere presentato perché l'operazione è già documentata mediante bolletta doganale di esportazione.

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