Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’art. 1 del DL 34/2019
(c.d. DL "crescita") reintroduce
la possibilità di beneficiare dei super-ammortamenti, con maggiorazione in misura pari al 30%
(come per il 2018), per i soggetti
titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che
effettuano investimenti in beni
materiali strumentali nuovi:
i) dall'1.4.2019
al 31.12.2019;
ii) comunque entro il
termine "lungo" del 30.6.2020, a condizione che entro la data del
31.12.2019 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione.
Conseguentemente, sono
esclusi dall'agevolazione gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al
31.3.2019.
L'art.
1 del DL 34/2019 dispone l'esclusione dall’agevolazione
dei veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR, pertanto,
analogamente alla precedente versione dell'agevolazione ex L. 205/2017, sono esclusi dall'agevolazione:
i) i veicoli a deducibilità limitata di cui
alle lett. b) e b-bis) dell'art. 164 co. 1 del TUIR;
ii) veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e quelli
adibiti a uso pubblico di cui alla lett. a) del citato comma 1.
L'agevolazione continua, invece, a spettare per i mezzi di trasporto diversi
da quelli contemplati nel co. 1 dell'art. 164 del TUIR e previsti dall'art. 54
co. 1 del DLgs. 285/92 (Codice della strada), quali autobus e autocarri (cfr. risposte Min. Economia e delle
finanze 22.2.2018).
La
principale novità della nuova versione del super-ammortamento 2019 riguarda l'introduzione di un limite agli
investimenti agevolabili.
Viene, infatti, disposto che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti
complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.
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