Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’art. 1 comma 13 della Legge n.145/2018 ha previsto che, dal 1 gennaio 2019, i compensi
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, percepiti da
docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali con l’aliquota del
15%, salva opzione per
l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, che può essere
esercitata in dichiarazione dei redditi.
Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. L'imposta sostitutiva è versata con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'acconto e del saldo dell'IRPEF.
Con la recente risoluzione del 12.4.2019 n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli appositi codici tributo per il versamento.
Si rammenta, infine, che, per espressa previsione normativa, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta sostitutiva, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi
Le somme tassate con l'imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano, in assenza di una specifica diversa disposizione, ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali. L'imposta sostitutiva è versata con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'acconto e del saldo dell'IRPEF.
Con la recente risoluzione del 12.4.2019 n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha istituito gli appositi codici tributo per il versamento.
Si rammenta, infine, che, per espressa previsione normativa, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativi all'imposta sostitutiva, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi
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