Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con la risposta interpello del 19.3.2019 n.78, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito che non deve essere
documentata da fattura elettronica la prestazione sanitaria resa nei confronti
di persone fisiche, indipendentemente dal soggetto che eroga detta
prestazione.
Sono compresi nel perimetro
del divieto anche i massaggiatori/massofisioterapisti ("titolo reso
equivalente alla laurea in fisioterapia"), che sono, quindi, tenuti ad emettere fatture in formato
analogico per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Inoltre,
dal momento che il divieto opera con riferimento alla prestazione, a nulla
rilevando l'ambito soggettivo, l'obbligo
di emettere fattura cartacea, nel caso di specie, ha efficacia anche nel caso in cui il prestatore sia un soggetto diverso
da persona fisica, come, ad esempio, nell'ipotesi
in cui il servizio sia reso da un ambulatorio fisioterapico.
Diversa è la circostanza in cui
nell'erogare la prestazione il soggetto (il massofisioterapista) si avvalga
di terzi (professionisti, strutture ambulatoriali) che fatturano a lui il
servizio reso e non direttamente all'utente finale. In tale ipotesi sarà consentita la fatturazione elettronica da parte
del terzo al massofisioterapista, non essendo presente un coinvolgimento
diretto con il paziente.
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