Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con interpello n. 72 del
08.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti
precisazioni in relazione alla fruizione
del credito d’imposta previsto in materia di investimenti in progetti di
ricerca e sviluppo.
Ci si riferisce, in particolare, all’agevolazione che
consente di vedersi attribuito un credito pari al 25% / 50% delle spese
agevolate, tra cui ricordiamo le seguenti: spese per il personale
dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato,
contratti
stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con start-up
e PMI innovative per il diretto svolgimento
di attività di ricerca, quote di ammortamento delle
spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di
laboratorio, competenze tecniche e privative
industriali, materiali,
forniture e altri prodotti analoghi direttamente
impiegati in attività di R&S.
Con l’interpello
n. 72 del 08.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di
una società che ha maturato un credito
d’imposta R&S nell’anno 2016 che, a causa della ridotta operatività
commerciale, chiede di poter cedere a terzi.
L’Agenzia evidenzia che il credito, non potendo essere chiesto
a rimborso, non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR n.
602/73.
Le residue ipotesi di trasferimento del
credito possono essere individuate nella fattispecie
che prevedono la confusione di diritti ed obblighi di diversi soggetti giuridici,
come avviene nel caso di fusione, successione per decesso dell’imprenditore,
scissione e cessione del ramo d’azienda (che ha
generato il credito).
A tal proposito si specifica che il credito non può essere utilizzato
nemmeno tramite accollo e compensazione dei debiti fiscali altrui (come
chiarito nella precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate).
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