Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, in relazione agli
acquisti e alle immatricolazioni che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021 di veicoli di categoria M1 nuovi di
fabbrica, con emissioni di CO2 superiori o inferiori ad una certa soglia, si rendono applicabili le disposizioni
contenute nell'art. 1 co. 1031-1047 e 1057-1064 della L. 145/2018 che mirano ad introdurre:
i) disincentivi,
sotto forma di imposta, per l'acquisto
di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia;
ii) incentivi per l'acquisto di
autovetture e moto nuove a basse emissioni;
iii) incentivi per l'acquisto e
l'installazione delle colonnine di
ricarica dei veicoli elettrici.
Sono previsti, infatti, degli incentivi per l'acquisto, dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di auto nuove M1 (con o senza
rottamazione) fino 70 CO2 g/km e per
l'acquisto e la posa di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Con
riguardo a quest'ultima agevolazione, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
28.2.2019 n. 32/E chiarisce che la
detrazione del 50% spetta ai soggetti passivi IRPEF e IRES, se le spese
sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in
base a un titolo idoneo. Contestualmente, è
introdotta una nuova imposta (c.d. "ecotassa") per gli acquisti,
dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di auto nuove M1 con emissioni superiori a 160 CO2 g/km.
Nella ris. 32/2019 l'Agenzia ha precisato che l'imposta è dovuta se l'acquisto
(anche in locazione finanziaria) e
l'immatricolazione del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019;
di conseguenza, non è tenuto a versare
l'ecotassa il soggetto che abbia concluso il contratto di acquisto del veicolo
il 28.2.2019, la cui immatricolazione sia avvenuta successivamente
all'1.3.2019.
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