Gentile lettore, con
la presente desideriamo informarLa che il
decreto sicurezza n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018, modificando
gli artt. 93, 132 e 196 C.d.S., ha
apportato, a decorrere dalla sua entrata in vigore (4 dicembre 2018), talune novità di rilievo per la
circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
In particolare, è stato introdotto:
i) il divieto di circolare in Italia con veicoli
immatricolati all'estero, salvo limitate e documentate eccezioni, per i soggetti che hanno stabilito la
residenza del territorio dello stato da oltre 60 giorni;
ii) il divieto di circolazione del veicolo
immatricolato all’estero decorso un anno di permanenza effettiva nel
territorio dello stato, anche se
utilizzata da persona non residente.
A distanza di pochi giorni
dall’entrata in vigore dei suddetti divieti è intervenuto il Ministero delle infrastrutture dei Trasporti
(Circolare protocollo 33292 del 20/12/2018), fornendo importanti chiarimenti per la corretta applicazione delle
nuove disposizioni.
Il chiarimento più significativo concerne l’ambito soggettivo di applicazione del
divieto che, secondo le precisazioni rese dal MIT, interessa chiunque si trovi
alla guida (o anche semplicemente in fermata o in sosta) di un veicolo immatricolato in Stato UE o
Extra UE purché il residente sia presente a bordo del veicolo e ne abbia l'esclusiva disponibilità in quel
momento.
È stato precisato, inoltre, che il divieto in parola
riguarda, non solo le persone fisiche residenti in Italia (a prescindere
dalla loro nazionalità), ma anche le
persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorchè
costituite all’estero.
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