ROTTAMAZIONE CARTELLE

  • Quesito    
    • Nel caso in cui il contribuente sia decaduto dalla prima definizione agevolata (art. 6 D.L. 193/2016), in base all’art. 3, c. 25, lett. a) del D.L. 119/2018, può includere i medesimi carichi nella rottamazione ter. Ciò premesso, si chiede:
      • come devono essere imputate le somme già pagate nel corso della precedente definizione agevolata? 
      • è corretto ritenere che le stesse saranno imputate alla sorte capitale e, conseguentemente, computate per intero in diminuzione del costo della rottamazione-ter?
  • Risposta    
    • Ai sensi dell’art. 3, c. 25, lett. a) del D.L. n. 119/2018 è possibile definire, secondo le disposizioni dello stesso art. 3, anche i debiti riguardanti i carichi ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla prima definizione agevolata (regolata dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016) per i quali il debitore non abbia provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.
    • In tal caso, ove siano state pagate soltanto alcune delle rate previste, i relativi versamenti sono stati imputati secondo il piano dei pagamenti a suo tempo comunicato dall’agente della riscossione, in conformità alla scelta effettuata dal debitore in sede di dichiarazione di adesione (risposta Agenzia delle Entrate – Telefisco 2019).

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