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- Quesito
- Nel caso
in cui il contribuente sia decaduto dalla prima definizione agevolata
(art. 6 D.L. 193/2016), in base all’art. 3, c. 25, lett. a) del D.L.
119/2018, può includere i medesimi carichi nella rottamazione ter. Ciò
premesso, si chiede:
- come
devono essere imputate le somme già pagate nel corso della precedente
definizione agevolata?
- è
corretto ritenere che le stesse saranno imputate alla sorte capitale e,
conseguentemente, computate per intero in diminuzione del costo della
rottamazione-ter?
- Risposta
- Ai sensi
dell’art. 3, c. 25, lett. a) del D.L. n. 119/2018 è possibile definire,
secondo le disposizioni dello stesso art. 3, anche i debiti riguardanti i
carichi ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla prima definizione
agevolata (regolata dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016) per i quali il
debitore non abbia provveduto all’integrale, tempestivo pagamento delle
somme dovute.
- In tal
caso, ove siano
state pagate soltanto alcune delle rate previste, i relativi versamenti sono
stati imputati secondo il piano dei pagamenti a suo tempo comunicato
dall’agente della riscossione, in conformità alla scelta effettuata dal
debitore in sede di dichiarazione di adesione (risposta Agenzia delle Entrate –
Telefisco 2019).
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