Gentile lettore, con la presente desideriamo ricordarLe
che, a partire dall'1.1.2019, l'obbligo di utilizzo della
fattura elettronica si applica anche alle
cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di
distribuzione.
Nel
contesto di una risposta fornita in
occasione di Telefisco 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nell'ambito delle fatture elettroniche
emesse per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi IVA,
non è obbligatoria l'indicazione della
targa del veicolo per il quale viene effettuato il rifornimento.
Tale
informazione potrà comunque essere riportata, in via facoltativa, nel campo "Altri Dati Gestionali"
della fattura.
Si conferma, inoltre, che la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto
dei carburanti sono subordinate sia al possesso della fattura elettronica,
sia all'utilizzo di mezzi di
pagamento tracciabili.
Con
un'altra risposta, è stato chiarito, invece, che, in caso di rifornimenti effettuati al di fuori dall'orario di servizio
dei distributori di carburante, senza che sia possibile ottenere
nell'immediato l'emissione della fattura elettronica, il cessionario sarà tenuto a conservare le ricevute di pagamento e
chiedere successivamente l’emissione della fattura elettronica.
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