Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa
che con il DL n. 4 del 28.01.2019 il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere contributivo, tra
cui l’introduzione in via sperimentale,
per il triennio 2019-2021, di quota 100,
che consente agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria INPS (ed
alle forme esclusive o sostitutive della medesima) di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento
di un’età anagrafica di 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38
anni.
Segnaliamo, in ogni caso, che l’esercizio dell’opzione incide sulla
determinazione dell’assegno spettante.
Viene inoltre previsto che:
i) a decorrere dal 01.01.2019 l’accesso
alla pensione anticipata viene
consentito a fronte di un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per
gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne;
ii) viene reintrodotta la c.d. “opzione
donna” che consente alle lavoratrici di poter beneficiare del trattamento
pensionistico anticipato a fronte di un’anzianità contributiva pari o superiore
a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici
dipendenti o 59 anni per le lavoratrici autonome;
iii) gli iscritti INPS privi di anzianità contributiva al
31.12.1995 che non siano titolari di pensione hanno la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29.01.2019
compresi tra la data del primo contributo accreditato e quella del più recente,
non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da
contribuzione di qualunque tipo (periodo massimo riscattabile: 5 anni); iv) viene prevista la possibilità di riscattare la laurea con il pagamento
di una somma pari a 5.185 euro annui (onere detraibile ai fini IRPEF nella
misura del 50%);
v) viene eliminato
l’incremento dell’età pensionabile per i lavoratori precoci;
vi) viene prorogata l’APE sociale fino al 31.12.2019.
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