Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’INPS (Circolare n. 16 del 1
febbraio 2019) ha aggiornato le fasce di
retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i
lavoratori domestici.
Si segnala che, rispetto allo scorso anno, le fasce di
retribuzione e gli importi dei contributi dovuti sono stati aggiornati, in
quanto la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo,
per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017 -
dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 è risultata pari
all’1,1%.
Rammentiamo, inoltre, che ai rapporti
di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il
contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione
convenzionale), che:
i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della
Legge n. 92/2012;
ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di
dipendenti assenti.
I contributi devono
essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello
in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero:
i)
entro mercoledì 10 aprile 2019 (I°
trimestre 2019 gennaio – marzo);
ii) entro mercoledì 10 luglio 2019 (II°
trimestre 2019 aprile – giugno);
iii)
entro giovedì 10 ottobre 2019 (III°
trimestre 2019 luglio – settembre);
iv)
entro venerdì 10 gennaio 2020 (IV ° trimestre
2019 ottobre – dicembre).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere
effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.
Si rammenta che, ai sensi del co. 2
dell'art. 10 del TUIR sono deducibili
dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali
versati per gli addetti ai servizi domestici (es. "colf",
giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter,
"badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di
handicap), per la parte a carico del
datore di lavoro.

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