Lavoratori domestici: la contribuzione per il 2019


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che l’INPS (Circolare n. 16 del 1 febbraio 2019) ha aggiornato le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici.
Si segnala che, rispetto allo scorso anno, le fasce di retribuzione e gli importi dei contributi dovuti sono stati aggiornati, in quanto la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017 - dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 è risultata pari all’1,1%. 
Rammentiamo, inoltre, che ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), che
i) è stato introdotto dal 1° gennaio 2013 dall’art. 2, comma 28 della Legge n. 92/2012; 
ii) non è comunque dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di dipendenti assenti. 
I contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare ovvero: 
i) entro mercoledì 10 aprile 2019 (I° trimestre 2019 gennaio – marzo); 
ii) entro mercoledì 10 luglio 2019 (II° trimestre 2019 aprile – giugno); 
iii) entro giovedì 10 ottobre 2019 (III° trimestre 2019 luglio – settembre);
iv) entro venerdì 10 gennaio 2020 (IV ° trimestre 2019 ottobre – dicembre). 
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni.  
Si rammenta che, ai sensi del co. 2 dell'art. 10 del TUIR sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (es. "colf", giardinieri, ecc.) e all'assistenza personale o familiare (es. baby sitter, "badanti" di persone anziane, non autosufficienti o portatrici di handicap), per la parte a carico del datore di lavoro.

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