Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il quarto trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 28.02.2019 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al quarto trimestre 2019
Sono esonerati soltanto coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell'anno. 
Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive.
Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
ii) oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata
Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017). 
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è ridotta da a 1/9 a 1/5
Il ravvedimento si applica: 
i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza
ii) sulla sanzione piena, qualora la correzione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
La suddetta sanzione, ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo: 8911.

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