Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il quarto trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019
Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che il prossimo 28.02.2019
scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al quarto trimestre 2019.
Sono esonerati
soltanto coloro che non sono tenuti ad
effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali
condizioni di esonero non vengano meno
nel corso dell'anno.
Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate
26.5.2017, non sono tenuti alla
comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive
né operazioni passive.
Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97,
l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni
periodiche è punita con una sanzione
amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro.
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e
1.000 euro) qualora, entro 15 giorni
dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:
i) effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non
effettuata;
ii) oppure effettui la
trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.
Per
l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso
di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M.
104/E/2017).
A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di
cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 è
ridotta da a 1/9 a 1/5.
Il ravvedimento si applica:
i) sulla sanzione ridotta, qualora la correzione della comunicazione
avvenga entro il 15° giorno successivo
alla scadenza;
ii) sulla sanzione
piena, qualora la correzione avvenga a
partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.
La suddetta sanzione,
ridotta dall’applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente codice tributo:
8911.
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