Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, a decorrere dal periodo
d’imposta 2019, i soggetti passivi
IVA stabiliti nel territorio dello Stato italiano sono tenuti, salvo
specifiche eccezioni, a trasmettere
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni
ed alle prestazioni di servizi che
intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1
co. 3-bis del DLgs. 127/2015).
Sono esonerati dalla comunicazione in esame i soggetti che operano
in base:
i) al regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma
ancora applicabile da parte di coloro che vi avevano aderito prima del
31.12.2015);
ii) al regime forfetario
per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.
Sono escluse dall’obbligo comunicativo
in esame, le operazioni per le
quali:
i) è stata emessa una bolletta
doganale (es. importazioni);
ii) è
stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il
Sistema di Interscambio (SdI).
La
trasmissione telematica dei dati deve avvenire, secondo le regole definite
dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o registrazione
del documento.
E' quindi necessario verificare attentamente per ciascuna azienda, i seguenti aspetti:
i) i soggetti tenuti alla comunicazione;
ii) i dati da comunicare;
iii) le modalità
di comunicazione;
iv) i termini di
comunicazione, stabiliti entro la fine del mese successivo a quello di
riferimento (in relazione a gennaio 2019, la prima comunicazione scade quindi
il 28.2.2019).
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