Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, con la risposta a interpello 03.12.2018 n. 90, l'Agenzia delle
Entrate ha chiarito che le prestazioni
rese da operatori socio sanitari non possono beneficiare del regime di
esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72.
Tale disposizione prevede l'esenzione
dall'imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD
1265/34, ovvero individuate con decreto ministeriale.
Tuttavia, poiché gli operatori socio sanitari, in
ragione della tipologia di formazione e delle competenze attribuite loro, non possono essere assimilati ai soggetti
che operano nell'ambito delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 co. 1
della L. 43/2006 e continuano, invece, a essere identificati come operatori
d'interesse sanitario ex art. 1 co. 2 della medesima legge, non integrano il requisito soggettivo per
beneficiare dell'esenzione.
Gli operatori socio sanitari, dunque, non possono essere assimilati ai soggetti
che operano nelle professioni sanitarie di cui all'art. 1 co. 1 della L.
43/2006, per i quali è invece previsto il conseguimento di un'abilitazione
all'esito di un corso triennale universitario e, di conseguenza, le relative prestazioni devono considerarsi
imponibili ai fini IVA.
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