Esclusa l’esenzione IVA per gli operatori socio sanitari


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello 03.12.2018 n. 90, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da operatori socio sanitari non possono beneficiare del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72. 
Tale disposizione prevede l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 del RD 1265/34, ovvero individuate con decreto ministeriale. 
Tuttavia, poiché gli operatori socio sanitari, in ragione della tipologia di formazione e delle competenze attribuite loro, non possono essere assimilati ai soggetti che operano nell'ambito delle professioni sanitarie di cui all'art. 1 co. 1 della L. 43/2006 e continuano, invece, a essere identificati come operatori d'interesse sanitario ex art. 1 co. 2 della medesima legge, non integrano il requisito soggettivo per beneficiare dell'esenzione.
Gli operatori socio sanitari, dunque, non possono essere assimilati ai soggetti che operano nelle professioni sanitarie di cui all'art. 1 co. 1 della L. 43/2006, per i quali è invece previsto il conseguimento di un'abilitazione all'esito di un corso triennale universitario e, di conseguenza, le relative prestazioni devono considerarsi imponibili ai fini IVA.

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