Buoni pasto: per l’esenzione fiscale non rileva il limite di otto


Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che, ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di "buoni pasto", fino all'importo complessivo di
i) 5,29 euro giornalieri
ii) 7,00 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.  
L'importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente. 
Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. 
Il medesimo decreto stabilisce, tra l’altro, che il buono pasto non è cumulabile oltre il limite di otto buoni. 
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nel principio di diritto 12.2.2019 n. 6, ha affermato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto dall'art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122 non incide, ai fini fiscali, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, pari a 5,29 euro e 7 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici. 
Tali limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto. 
Conseguentemente, ai fini fiscali potrebbero essere utilizzati, ad esempio, anche nove buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per quelli elettronici, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

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