Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, ai sensi della seconda parte dell'art. 51 co. 2 lett. c) del
TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro
dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di
"buoni pasto", fino
all'importo complessivo di:
i) 5,29
euro giornalieri;
ii) 7,00 euro nel
caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
L'importo
dei buoni pasto che eccede i suddetti
limiti non può essere considerato assorbibile dalla "franchigia" di
esenzione prevista dall'art. 51 co. 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente.
Il DM 7.6.2017 n. 122 definisce le caratteristiche dei buoni pasto e individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio
sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto.
Il medesimo decreto
stabilisce, tra l’altro, che il buono pasto non è cumulabile oltre il limite di otto buoni.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nel principio
di diritto 12.2.2019 n. 6, ha affermato che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto previsto
dall'art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 n. 122 non incide, ai fini
fiscali, sui limiti di esenzione dal
reddito di lavoro dipendente previsti dall'art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR,
pari a 5,29 euro e 7 euro giornalieri
per i buoni pasto elettronici.
Tali limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del
valore nominale dei buoni erogati e prescindono, quindi, dal numero di buoni utilizzati, che
potrebbe essere anche superiore al limite di otto.
Conseguentemente, ai fini fiscali potrebbero essere
utilizzati, ad esempio, anche nove
buoni pasto, purché venga
rispettato il limite di esenzione di 5,29 euro giornalieri o di 7,00 euro per
quelli elettronici, da verificarsi sulla base del valore nominale di
ciascun buono erogato.
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