Ultimo ripasso per l’invio, con doppia scadenza, delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Gentile lettore, con la presente desideriamo ricordarLe che ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate è richiesto l’invio dei dati relativi alle spese sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria entro le seguenti scadenze: 
i) 31.01.2019 per la generalità dei soggetti obbligati;
ii) 28.02.2019 per i veterinari
Si segnala che l’ambito di applicazione della segnalazione è stato esteso a parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari ad opera del DM 01.09.2016
Oltre ai soggetti sopra menzionati, sono tenuti all’adempimento farmacie, aziende sanitarie locali, ospedalieri, istituti di ricovero, medici e odontoiatri e esercizi di distribuzione di farmaci (con esclusione di fisioterapisti e massofisioterapisti).
 Per effettuare l’adempimento è necessario: 
i) accreditarsi al sistema STS
ii) provvedere alla trasmissione dei dati entro il termine previsto (31.01.2018 e 28.02.2018 per i soli veterinari).
Sul sito ufficiale del sistema tessera sanitaria sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente all’adempimento, tra cui i seguenti:
i) nel caso di studio associato, l’invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante del soggetto iscritto all’Albo indicandone la partita IVA
ii) ottici e parafarmacie le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino, fattura o ricevuta fiscale avente partita Iva diversa (ad esempio del supermercato) non sono tenuti all’invio dei dati; iii) le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (SRL, STP ecc) non hanno obbligo di comunicare i dati al sistema STS. 

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