Gentile lettore, con la presente desideriamo ricordarLe che ai fini dell’elaborazione
della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate è
richiesto l’invio dei dati relativi alle
spese sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria entro le seguenti scadenze:
i) 31.01.2019 per la generalità dei soggetti obbligati;
ii) 28.02.2019 per i veterinari.
Si segnala che l’ambito di applicazione della segnalazione è stato esteso a parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari ad opera del DM 01.09.2016.
Oltre ai soggetti sopra menzionati, sono tenuti all’adempimento farmacie, aziende sanitarie locali, ospedalieri, istituti di ricovero, medici e odontoiatri e esercizi di distribuzione di farmaci (con esclusione di fisioterapisti e massofisioterapisti).
Per effettuare l’adempimento è necessario:
i) accreditarsi al sistema STS;
ii) provvedere alla trasmissione dei dati entro il termine previsto (31.01.2018 e 28.02.2018 per i soli veterinari).
Sul sito ufficiale del sistema tessera sanitaria sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente all’adempimento, tra cui i seguenti:
i) nel caso di studio associato, l’invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante del soggetto iscritto all’Albo indicandone la partita IVA;
ii) ottici e parafarmacie le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino, fattura o ricevuta fiscale avente partita Iva diversa (ad esempio del supermercato) non sono tenuti all’invio dei dati; iii) le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (SRL, STP ecc) non hanno obbligo di comunicare i dati al sistema STS.
i) 31.01.2019 per la generalità dei soggetti obbligati;
ii) 28.02.2019 per i veterinari.
Si segnala che l’ambito di applicazione della segnalazione è stato esteso a parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari ad opera del DM 01.09.2016.
Oltre ai soggetti sopra menzionati, sono tenuti all’adempimento farmacie, aziende sanitarie locali, ospedalieri, istituti di ricovero, medici e odontoiatri e esercizi di distribuzione di farmaci (con esclusione di fisioterapisti e massofisioterapisti).
Per effettuare l’adempimento è necessario:
i) accreditarsi al sistema STS;
ii) provvedere alla trasmissione dei dati entro il termine previsto (31.01.2018 e 28.02.2018 per i soli veterinari).
Sul sito ufficiale del sistema tessera sanitaria sono stati forniti alcuni chiarimenti relativamente all’adempimento, tra cui i seguenti:
i) nel caso di studio associato, l’invio dei dati può essere effettuato in qualità di rappresentante del soggetto iscritto all’Albo indicandone la partita IVA;
ii) ottici e parafarmacie le cui spese sanitarie sono emesse con scontrino, fattura o ricevuta fiscale avente partita Iva diversa (ad esempio del supermercato) non sono tenuti all’invio dei dati; iii) le strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società (SRL, STP ecc) non hanno obbligo di comunicare i dati al sistema STS.
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