• Per accedere al regime forfetario 2019 è necessario effettuare il controllo sulle partecipazioni che
potrebbero comportare l’incompatibilità con tale regime di vantaggio.
Le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:
a) le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in società di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall’oggetto dell’attività; in passato (con riferimento al regime dei “minimi”) vi era stata un’apertura al socio accomandante senza ingerenze nell’attività (Circ. Ag. Entrate n. 17/E/2012), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembrerebbe essere preclusiva;
a) le partecipazioni in Srl e associazioni in partecipazione, che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell’attività economica esercitata.
Non sono citate Spa, società cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero creare incompatibilità.
Pare sempre esclusa la società agricola in quanto produce reddito d’impresa (Ris. Ag. Entrate n. 27/E/2011).
In merito al requisito del controllo, tal nozione giuridica è presente nell’art. 2359 del Codice civile, che distingue due diverse figure (controllo “di diritto” e “di fatto”).
È probabile che l’interpretazione ufficiale imponga di considerare anche il controllo “di fatto”, fino all’individuazione del titolare effettivo (Dlgs 90/2017).
In tal caso, per il commercialista o il consulente del lavoro, ad esempio, soci di maggioranza della società di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al “controllo” poiché, nella sostanza, non cambierebbe nulla, verificandosi il controllo indiretto.
Ancor più complesso è ricondurre l’attività svolta dalla struttura partecipata a quella del singolo
soggetto che intende applicare il forfait.
• È molto importante che non si resti nel limbo dei principi generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe interpretare in modo diverso, in quanto il venir meno retroattivo dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento sarebbe una “tragedia tributaria”. E’ consigliabile, pertanto, la massima prudenza al riguardo.
• Chi applica per la prima volta il regime forfettario, provenendo da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alla compilazione delle prime fatture (che, normalmente, saranno cartacee), poiché con esse si esplica il “comportamento concludente” ai fini dell’opzione.
Di fatto le fatture andranno compilate senza Iva e ritenuta. In caso di errore si suggerisce di procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini per la liquidazione Iva.
• Oltre al problema della rettifica dell’Iva detratta ai sensi dell’articolo 19-bis2 Dpr 633/72 sui beni ammortizzabili (acquistati negli ultimi 5 anni, oppure 10 anni per gli immobili) e sui servizi non ancora ricevuti come i canoni di leasing anticipati, occorre gestire le varie situazioni transitorie.
Se nel 2018 è stata emessa una fattura che viene incassata nel 2019, l’Iva è già esigibile al momento dell’emissione, per cui resta dovuta. La disciplina della ritenuta, invece, si individua al momento dell’incasso, per cui, se quest’ultimo avviene in costanza di forfait nel 2019, eventuali diverse indicazioni riportate nel documento emesso nel 2018 devono essere modificate a cura dello stesso emittente.
Il Sole 24Ore 7.01.2019 p. 7
Le situazioni di conflitto possono essere distinte in due gruppi:
a) le partecipazioni sempre escluse, quali quelle in società di persone, studi associati o imprese familiari, indipendentemente dal ruolo e dall’oggetto dell’attività; in passato (con riferimento al regime dei “minimi”) vi era stata un’apertura al socio accomandante senza ingerenze nell’attività (Circ. Ag. Entrate n. 17/E/2012), ma ora, vista la stretta del legislatore, anche questa posizione sembrerebbe essere preclusiva;
a) le partecipazioni in Srl e associazioni in partecipazione, che diventano inconciliabili solo se qualificate sotto il duplice aspetto del controllo e dell’attività economica esercitata.
Non sono citate Spa, società cooperative e in accomandita per azioni che, quindi, non dovrebbero creare incompatibilità.
Pare sempre esclusa la società agricola in quanto produce reddito d’impresa (Ris. Ag. Entrate n. 27/E/2011).
In merito al requisito del controllo, tal nozione giuridica è presente nell’art. 2359 del Codice civile, che distingue due diverse figure (controllo “di diritto” e “di fatto”).
È probabile che l’interpretazione ufficiale imponga di considerare anche il controllo “di fatto”, fino all’individuazione del titolare effettivo (Dlgs 90/2017).
In tal caso, per il commercialista o il consulente del lavoro, ad esempio, soci di maggioranza della società di elaborazione dati con il coniuge, non basterebbe riservarsi solo il 40% donando il resto al coniuge, per sfuggire al “controllo” poiché, nella sostanza, non cambierebbe nulla, verificandosi il controllo indiretto.
Ancor più complesso è ricondurre l’attività svolta dalla struttura partecipata a quella del singolo
soggetto che intende applicare il forfait.
• È molto importante che non si resti nel limbo dei principi generali, che ogni contribuente (ed ogni ufficio) potrebbe interpretare in modo diverso, in quanto il venir meno retroattivo dei requisiti per il forfettario dopo un accertamento sarebbe una “tragedia tributaria”. E’ consigliabile, pertanto, la massima prudenza al riguardo.
• Chi applica per la prima volta il regime forfettario, provenendo da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alla compilazione delle prime fatture (che, normalmente, saranno cartacee), poiché con esse si esplica il “comportamento concludente” ai fini dell’opzione.
Di fatto le fatture andranno compilate senza Iva e ritenuta. In caso di errore si suggerisce di procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini per la liquidazione Iva.
• Oltre al problema della rettifica dell’Iva detratta ai sensi dell’articolo 19-bis2 Dpr 633/72 sui beni ammortizzabili (acquistati negli ultimi 5 anni, oppure 10 anni per gli immobili) e sui servizi non ancora ricevuti come i canoni di leasing anticipati, occorre gestire le varie situazioni transitorie.
Se nel 2018 è stata emessa una fattura che viene incassata nel 2019, l’Iva è già esigibile al momento dell’emissione, per cui resta dovuta. La disciplina della ritenuta, invece, si individua al momento dell’incasso, per cui, se quest’ultimo avviene in costanza di forfait nel 2019, eventuali diverse indicazioni riportate nel documento emesso nel 2018 devono essere modificate a cura dello stesso emittente.
Il Sole 24Ore 7.01.2019 p. 7
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