Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che, in attuazione della direttiva (UE) 27.6.2016 n. 1065 relativa
al trattamento IVA dei "buoni-corrispettivo" o "voucher",
nella G.U. 28.12.2018 serie generale n. 300 è stato pubblicato il testo del DLgs. 29.11.2018 n. 141.
Quest'ultimo prevede, fra l'altro, che il "buono-corrispettivo" è uno
strumento il quale "contiene l'obbligo di essere accettato come
corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che
indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i
servizi da cedere o da prestare o le identità dei potenziali cedenti o
prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative"
(art. 6-bis del DPR 633/72).
Il predetto buono si considera:
i) "monouso", se all'emissione "è
nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla
cessione dei beni o alla prestazione di servizi a cui il «buono-corrispettivo»
dà diritto" (art. 6-ter del DPR 633/72);
ii) "multiuso",
se all'emissione "non è nota la disciplina applicabile ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione di
servizi a cui il «buono-corrispettivo» dà diritto" (art. 6-quater del DPR
633/72).
Le nuove disposizioni si
applicano ai buoni-corrispettivo emessi a partire dall’1.1.2019.

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