Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con Decreto Ministeriale
del 28.12.2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 del 07.01.2019) sono
state definite nuove modalità di
liquidazione dell’imposta di bollo su fatture senza IVA di importo superiore a
77,47 euro.
Per effetto di quanto previsto dalle nuove disposizioni, il pagamento dell’imposta di bollo relativo
alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre è effettuato entro il
giorno 20 del mese successivo.
A tal
fine, l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare attraverso l’area riservata
del proprio sito internet. La precedente disciplina, invece, prevedeva che
il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.
L’importo, pari
a 2 euro per ogni fattura emessa, sarà proporzionale al numero delle
fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento, calcolato secondo gli stessi dati dichiarati in sede di emissione delle
fatture dal soggetto emittente (nel servizio messo a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate, infatti, i contribuenti devono indicare se l’imposta di bollo è
dovuta e il relativo importo).
Il pagamento potrà essere effettuato mediante un
apposito servizio presente sul portale dell’Agenzia delle Entrate, con
i) addebito
sul conto corrente bancario o postale in alternativa al
ii) pagamento
tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al
nuovo servizio che consente il pagamento dell’imposta di bollo secondo le
modalità previste dal DM 28.12.2018, sarà necessario accedere al portale “Fatture e corrispettivi” (tramite SPID,
credenziali Entratel, Fisconline o CNS).

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