FATTURE PRECEDUTE DA SCONTRINO



  • Caso
    • L’istante chiede se la fattura a richiesta del cliente (che definisce “fattura con scontrino”) debba essere necessariamente elettronica, considerata: - la previsione contenuta nell’art. 22 del Dpr n. 633/1972 che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente; - l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1.01.2019.
  • Risposta    
    • Pur in assenza di una specifica indicazione sul punto, sembra potersi desumere che l’istante sia un soggetto che svolge attività di commercio al minuto e assimilate. In riferimento a tali soggetti e attività l’art. 22 del decreto Iva prevede che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: [...]”. In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali “sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’art. 12, c. 1 della legge 30.12.991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale”.
    • Inoltre, lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, avente le caratteristiche indicate al primo comma, può essere utilizzato come documento idoneo ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 21, c. 4, terzo periodo, lett. a) del Dpr n. 633/1972.
La C.M. n. 97 del 4.04.1997 aveva precisato che: a) avendo la fattura di cui all’art. 21, c. 1 del decreto Iva funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del Dpr n. 633/1972; b) l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato sia la ricevuta fiscale integrata. Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la C.M. n. 249 dell’11.10.1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, devono essere scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite. Le precisazioni richiamate non risultano superate dalla legge 27.12.2017, n. 205, la quale, all’art. 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1.01.2019. Infatti, come evidenziato in molteplici occasioni durante l’evoluzione normativa sfociata nel citato obbligo generalizzato (risoluzioni nn. 88/E del 19.10.2015 e 98/E del 25.11.2015, nonché, da ultimo, la circolare n.13/E del 2.07.2018), la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano ad applicarsi le regole e i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. In questo senso, peraltro, vanno anche le istruzioni contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, prot. n. 89757/2018, laddove, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto” «l’identificativo alfanumerico dello scontrino»). Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1.01.2019, la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica (risposta n. 7 del 16.01.2019).

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