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FATTURE PRECEDUTE DA SCONTRINO

- Caso
- L’istante
chiede se la fattura a richiesta del cliente (che definisce “fattura con
scontrino”) debba essere necessariamente elettronica, considerata: - la
previsione contenuta nell’art. 22 del Dpr n. 633/1972 che, in determinate
situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del
cliente; - l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica
dal 1.01.2019.
- Risposta
- Pur in
assenza di una specifica indicazione sul punto, sembra potersi desumere
che l’istante sia un soggetto che svolge attività di commercio al minuto
e assimilate. In riferimento a tali soggetti e attività l’art. 22 del
decreto Iva prevede che “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se
non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
[...]”. In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali “sussiste
l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’art. 12, c. 1 della
legge 30.12.991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente
dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta
fiscale ovvero dello scontrino fiscale”.
- Inoltre,
lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del
pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, avente le
caratteristiche indicate al primo comma, può essere utilizzato come
documento idoneo ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta
nell’art. 21, c. 4, terzo periodo, lett. a) del Dpr n. 633/1972.
La C.M. n. 97 del 4.04.1997
aveva precisato che: a) avendo la fattura di cui
all’art. 21, c. 1 del decreto Iva funzione sostitutiva dei due documenti
fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è
prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta
fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia rilasciata la
fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione
della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo
all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di
controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai
soggetti di cui all’art. 22 del Dpr n. 633/1972; b) l’operatore economico che
intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del
documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia
lo scontrino fiscale integrato sia la ricevuta fiscale integrata. Va da sé che,
in tal caso, come, peraltro, già previsto con la C.M. n. 249 dell’11.10.1996,
l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di
fatturazione differita, devono essere scorporati dal totale giornaliero. In
caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione
differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei
corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in
quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti
fatture differite. Le
precisazioni richiamate non risultano superate dalla legge 27.12.2017, n. 205,
la quale, all’art. 1, commi 909 e ss., ha introdotto un obbligo generalizzato
di fatturazione elettronica a decorrere dal 1.01.2019. Infatti, come
evidenziato in molteplici occasioni durante l’evoluzione normativa sfociata nel
citato obbligo generalizzato (risoluzioni
nn. 88/E del 19.10.2015 e 98/E del 25.11.2015, nonché, da ultimo, la circolare
n.13/E del 2.07.2018), la disciplina in materia di fattura
elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla
fattura “ordinaria”, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità
con gli elementi che la caratterizzano, continuano ad applicarsi le regole e i
relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione. In
questo senso, peraltro, vanno anche le istruzioni
contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018, prot. n. 89757/2018,
laddove, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si
prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con
specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto”
«l’identificativo alfanumerico dello scontrino»). Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero
dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1.01.2019,
la c.d. “fattura con scontrino” citata dall’istante possa avere forma analogica
(risposta
n. 7 del 16.01.2019).
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