CESSIONE CREDITI TRIBUTARI

  • Caso
    • Si chiede quale sia la corretta procedura per la cessione dei crediti fiscali.
  •  Risposta    
    • La cessione del credito tributario acquista efficacia, anche ai fini fiscali, quando il medesimo credito è chiesto a rimborso nelle dichiarazioni dei redditi o Iva, sempreché siano rispettate le modalità di cui all’art. 43-bis del Dpr n. 602/1973. La ratio che esclude, in genere, la cessione di un credito tributario prima della sua indicazione nella dichiarazione, consentendola solo nel caso in cui lo stesso sia già stato chiesto a rimborso, risiede nell’esigenza di certezza e trasparenza dei rapporti tributari tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria. 
    • Prima che sia presentata la dichiarazione, infatti, l’Amministrazione non può sapere se il credito formatosi negli anni precedenti e nell’esercizio in corso sia o meno utilizzato in compensazione di eventuali debiti tributari e previdenziali. Sulla base di quanto sopra esposto è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: - la cessione preventiva del credito tributario, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, soltanto se il medesimo credito è chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale e purché siano rispettate le modalità di cui all’art. 43-bis del Dpr n. 602/1973; - l’atto di cessione deve essere redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/1923; - l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto. Pertanto, nel caso in cui vi sia difformità rispetto all’importo successivamente richiesto a rimborso e non sia possibile evincere, da altri elementi dell’atto, l’univoca intenzione di determinare in modo certo tale credito ceduto, è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario (risposta n. 1 del 17.01.2019).

Commenti