Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con la Finanziaria 2019
(legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha previsto la proroga delle scadenze relative
all’autoliquidazione premi INAIL 2018/2019.
Le consuete scadenze di
febbraio sono state rinviate, ad opera della legge n. 145/2018 al fine di poter
consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL.
Pertanto, con
riferimento alle scadenze relative al 2019, è stato previsto che:
i) rispetto
all’invio delle basi di calcolo, il
termine scaduto dello scorso 31.12.2018 è prorogato
al 31.03.2019;
ii) il termine per la presentazione della domanda di riduzione delle retribuzioni
presunte e per il versamento del premio
(o della prima rata di premio) viene rinviato
al 16.05.2019;
iii) la denuncia delle retribuzioni, normalmente coincidente
con il 28 febbraio, viene prorogata al
16.05.2019.
Con la circolare n. 1 del 11.01.2019 INAIL ha fornito alcune
precisazioni in relazione alle disposizioni di proroga, precisando che in caso di rateazione dei versamenti, le
somme dovranno essere versate nella misura del 50% entro il 16.05.2019,
mentre il restante importo dovrà essere
versato entro il 20.08.2019 ed il 18.11.2019 (in rate di importo pari al
25%).
L’INAIL ha inoltre specificato che resta
confermato il termine di scadenza delle richieste di pagamento elaborate
dall’INAIL sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti
assicuranti, dei premi speciali anticipati per il 2019 (in attesa della
loro revisione, tali premi potranno usufruire di una riduzione pari al 15,24%).
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