Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che lo scorso 28.11.2018 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul
proprio sito internet istituzionale, le
risposte alle domande più frequenti in materia di fatturazione elettronica.
Nell'ambito di tali risposte viene
chiarito, fra l'altro, che:
i) il cessionario che abbia ricevuto una
fattura per merce mai acquistata non
potrà rifiutare il documento o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio,
potendo agire, in tal caso, soltanto mediante i mezzi tradizionali;
ii) il
Sistema di Interscambio consente di
trasmettere fatture fuori campo IVA, sebbene la relativa emissione non sia
obbligatoria in base al DPR 633/72;
iii) gli
estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute possono essere indicati nei
campi della fattura elettronica riservati ai dati generali.
In particolare,
per quanto riguarda i soggetti che si
avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario, viene chiarito
che:
i) essi non hanno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture
ricevute; tuttavia, qualora decidano di comunicare ai fornitori un
indirizzo telematico per la ricezione dei documenti, la fattura elettronica
ricevuta andrà conservata elettronicamente;
ii) i soggetti di cui all'art. 27
del DL 98/2011 che nel corso dell'anno
abbiano superato di oltre il 50% il limite di 30.000 euro di volume d'affari
e abbiano già emesso in via facoltativa
una fattura elettronica non soggetta ad IVA, dovranno emettere una nota di variazione elettronica con l'ammontare
dell'imposta non addebitata nella fattura originaria.
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