Gentile lettore, con la presente desideriamo informarLa che la bozza della legge di
Bilancio 2019 prevede importanti modifiche in materia di regime forfetario, con particolare riferimento ai limiti di accesso ed alle condizioni di
applicazione.
Il “nuovo” regime, che in data 07.12.2018 è stato approvato
senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, prevede la possibilità di applicare un’aliquota agevolata del 15%
sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali - ridotta al 5% per le
nuove iniziative - su un reddito massimo
di 65.000 euro.
Il massimale di reddito, in particolare, rappresenta la
modifica più incisiva in termini applicativi: mentre le disposizioni in vigore
prevedono una soglia di reddito differenziata a seconda dell’attività svolta
(professionale, commercio ecc.), ora
viene disciplinata una singola soglia (pari a 65.000 euro) per tutte le
attività svolte dai contribuenti.
Con riferimento agli altri requisiti,
viene previsto che non possono accedere
al regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso
rapporti di lavoro o erano intercorsi
rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Per effetto di
tale modifica un contribuente potrà, contemporaneamente, svolgere attività come
lavoratore subordinato e contemporaneamente come lavoratore autonomo, a condizione che tale attività non sia
svolta prevalentemente nei confronti dell’attuale o di precedenti datori di
lavoro (la precedente formulazione precludeva invece l’accesso al regime in
presenza di un rapporto di lavoro subordinato).
Per effetto delle modifiche in
previsione, inoltre, il regime verrà
precluso a quei soggetti che detengono partecipazioni in società di persone,
associazioni o società a responsabilità limitata.
Di seguito illustriamo le
modifiche allo studio delle camere, segnalando che le disposizioni potranno
considerarsi definitive solo a seguito dell’approvazione definitiva del provvedimento.
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