Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con l’articolo 6 del DL n. 119 del 23.10.2018 il legislatore ha
introdotto una nuova definizione delle
liti pendenti che consente la possibilità di definire le controversie in cui è
parte l’Agenzia delle Entrate il cui ricorso è stato presentato entro il
24.10.2018.
Secondo quanto previsto dall’istituto, i contribuenti potranno definire le liti versando un importo pari alle
maggiori imposte accertate, con esclusione di interessi e sanzioni (importo
corrispondente al valore della lite).
L’importo da versare ai fini della
definizione della lite è ulteriormente
ridotto nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in una
pronuncia giurisdizionale non cautelare:
i) qualora l’Agenzia sia
soccombente in primo grado, deve essere versato il 50% del valore della lite;
ii) nel caso in cui l’Agenzia sia
soccombente in secondo grado, deve essere versato il 20% del valore della lite.
Nel caso in cui la lite si
riferisca solamente alle sanzioni, viene prevista la possibilità di definire il
contenzioso a fronte del pagamento di una somma
pari al 40% delle sanzioni, oppure del 15%
del valore della controversia nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia soccombente nella precedente pronuncia.
Al fine di accedere alla definizione, i contribuenti dovranno provvedere a
presentare apposita domanda entro il 31.05.2019 e a versare gli importi dovuti
(la prima rata o l’importo in unica soluzione).
Salvo espressa richiesta in tal
senso, a seguito della presentazione della domanda di definizione la
controversia non è sospesa.
A prescindere dalla presentazione della domanda, sono sospesi per 9 mesi i termini di
impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono nel
periodo 24.10.2018 – 31.07.2019.
E' possibile avere un facsimile della domanda o sapere dove richiedere, se c'è il modulo per la domanda ?
RispondiEliminaE' possibile avere un facsimile della domanda o sapere dove richiedere, se c'è il modulo per la domanda ?
RispondiEliminaAl seguente link potrà trovare la circolare completa inviata ai clienti dello studio Aleotti.
Eliminahttps://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ac7c5d250-b0f8-48a3-be41-bcf74bcef569
Ringrazio, ma ero edotto della norma. Mi sembra che l'agenzia non abbia fornito modelli per presentare la domanda. Forse si deve redigere su carta semplice e presentarla in via telematica ? Quando si può ritenere una sanzione collegata al tributo ? Nel mio caso la sanzione riguarda un F24 compensato senza visto di conformità.
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