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Deducibilità dei maggiori contributi Inps e premi assicurativi Inail accertati per anni pregressi

- Quesito
- Si chiede
se sia possibile dedurre dal reddito d’impresa i maggiori contributi
previdenziali e i premi assicurativi, accertati dall’Inps e dall’Inail
con provvedimenti notificati nel 2017, relativi ai periodi di imposta
compresi tra ottobre 2012 e agosto 2017.
- Risposta
- Nel caso
di specie l’ispezione congiunta subita dalla società ha fatto emergere i
maggiori contributi previdenziali Inps e i maggiori premi assicurativi
Inail che la stessa società non aveva correttamente calcolato e
contabilizzato durante l’arco temporale 1.10.2012 – 31.08.2017.
- I
provvedimenti contenenti le maggiori somme accertate (unitamente a
interessi e sanzioni) sono stati notificati nel 2017: la società
riferisce che detti provvedimenti possono essere messi in riscossione
senza ulteriori verifiche e che sugli stessi vi sono ricorsi pendenti. In
linea di principio, l’impostazione descritta dall’istante avrebbe dovuto
comportare la rilevazione di un ulteriore onere in bilancio a titolo di
accantonamento (pari alla restante quota). Al riguardo, tuttavia, la
mancata rilevazione di tale componente negativo non determina alcun
effetto sulla determinazione della base imponibile poiché, in ogni caso,
si sarebbe trattato di un accantonamento indeducibile, ai sensi dell’art.
107, c. 4 del Tuir.
- Alla luce
di quanto sopra, in
virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa
il bilancio ITA GAAP, si ritiene che la qualificazione e l’imputazione
temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano
trovare riconoscimento fiscale (risposta
5.12.2018, n. 102).
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