Deducibilità dei maggiori contributi Inps e premi assicurativi Inail accertati per anni pregressi

  • Quesito
    • Si chiede se sia possibile dedurre dal reddito d’impresa i maggiori contributi previdenziali e i premi assicurativi, accertati dall’Inps e dall’Inail con provvedimenti notificati nel 2017, relativi ai periodi di imposta compresi tra ottobre 2012 e agosto 2017.
  • Risposta
    • Nel caso di specie l’ispezione congiunta subita dalla società ha fatto emergere i maggiori contributi previdenziali Inps e i maggiori premi assicurativi Inail che la stessa società non aveva correttamente calcolato e contabilizzato durante l’arco temporale 1.10.2012 – 31.08.2017. 
    • I provvedimenti contenenti le maggiori somme accertate (unitamente a interessi e sanzioni) sono stati notificati nel 2017: la società riferisce che detti provvedimenti possono essere messi in riscossione senza ulteriori verifiche e che sugli stessi vi sono ricorsi pendenti. In linea di principio, l’impostazione descritta dall’istante avrebbe dovuto comportare la rilevazione di un ulteriore onere in bilancio a titolo di accantonamento (pari alla restante quota). Al riguardo, tuttavia, la mancata rilevazione di tale componente negativo non determina alcun effetto sulla determinazione della base imponibile poiché, in ogni caso, si sarebbe trattato di un accantonamento indeducibile, ai sensi dell’art. 107, c. 4 del Tuir. 
    • Alla luce di quanto sopra, in virtù del principio di derivazione rafforzata che, a partire dal 2016, informa il bilancio ITA GAAP, si ritiene che la qualificazione e l’imputazione temporale adottate in relazione al componente di reddito in esame possano trovare riconoscimento fiscale (risposta 5.12.2018, n. 102).

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