Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente reso noto, con provvedimento n. 314644 dello scorso
23.11.2018, che saranno inviati
avvisi di anomalia a coloro che non hanno trasmesso le comunicazioni delle
liquidazioni periodiche IVA (di
cui all’art. 21-bis del DL 78/2010) laddove
siano stati invece comunicati
all’Amministrazione finanziaria, nel trimestre di riferimento, i dati relativi a fatture emesse, in
adempimento agli obblighi di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Si tratta delle comunicazioni che l’Agenzia
trasmette “per la promozione dell’adempimento spontaneo” e che consentono ai titolari di partita IVA di
potere eventualmente fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti
dall’Amministrazione finanziaria, in
grado di giustificare le anomalie o di provvedere alla rettifica di eventuali
errori, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (in forza di quanto
previsto dall’art. 13 del DLgs. 472/97).
Gli avvisi di anomalia saranno recapitati ai soggetti passivi agli
indirizzi di posta elettronica certificata attivati dagli stessi ai sensi
dell’art. 16, commi 6 e 7 del DL 185/2008 e dell’art. 5 comma 1 del DL
179/2012, ma saranno comunque consultabili accedendo al portale “Fatture
e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” dell’area “Dati rilevanti
ai fini IVA”, in cui potranno essere
reperiti:
i) i dati relativi al numero di documenti trasmessi dal soggetto
passivo e dai suoi clienti per il trimestre di riferimento;
ii) i dati identificativi di clienti e fornitori
e i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti.
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