Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che con la risoluzione n.
78/E del 19.10.2018 ha fornito alcune precisazioni in relazione
all’applicazione dei premi di risultato, specificando che qualora al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei
termini previsti e il datore di lavoro abbia erogato il premio applicando il regime agevolativo, questo sarà
tenuto al recupero delle imposte non
versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale.
Segnaliamo
che la precedente circolare n. 5/E del
29.03.2018, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle novità introdotte nel
2017-2018 con riferimento alla disciplina dei premi di produttività, facendo
salve le precisazioni precedentemente fornite con la circolare n. 28/E del 16.06.2016.
Con riferimento alla definizione
di una nuova soglia reddituale ad opera
della legge n. 232/2016 (da 50.000 a 80.000 euro), l’Agenzia delle Entrate
precisa che il nuovo limite di reddito
si applica ai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati
precedentemente o erogati in virtù di contratti già stipulati.
Il limite
reddituale, per i beneficiari delle agevolazioni previste per il rientro dei
lavoratori in Italia, dovrà essere calcolato con riferimento all’importo
effettivamente percepito.
Circa le modifiche apportate ai benefici riconosciuti
in caso di coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la circolare considera
applicabile la nuova agevolazione anche con riferimento ai contratti stipulati
precedentemente alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017 (avvenuta il
24.04.2017) e appositamente modificati/integrati.
Alla luce delle disposizioni
attualmente vigenti, l’incentivo
consente ai lavoratori di poter fruire:
i)
di una tassazione agevolata sui
premi di produttività sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10%
nel limite di 3.000 euro;
ii) la detassazione totale per i beni in
natura / servizi offerti al lavoratore (partecipazioni azionarie, contributi di
previdenza ed assistenza sanitaria non soffrono del massimale di 3.000 euro);
iii) uno sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di premio.
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