Gentile lettore, con la presente desideriamo
informarLa che coloro che intendono
beneficiare della definizione degli accertamenti e degli inviti prevista
dall’articolo 2 del DL n. 119 del 23.10.2018 devono provvedere al pagamento
delle imposte contestate entro il prossimo 23.11.2018 (corrispondente al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL).
La novità
si riferisce agli avvisi di
accertamento, liquidazione, recupero crediti d’imposta e qualsiasi atto
impositivo notificato al contribuente entro lo scorso 24.10.2018 e non impugnato entro la medesima data, i
cui termini per l’impugnazione sono ancora pendenti.
La definizione deve avvenire entro il trentesimo giorno
dalla data di notifica, oppure entro il termine assegnato dall’articolo 15 del
D.Lgs. n. 218/97 (con riferimento agli inviti per comparire),
corrispondente al termine di
impugnazione di 60 giorni. Possono quindi accedere alla definizione tutti
gli atti notificati a partire dallo scorso 24.07.2018 (non impugnati ed ancora
impugnabili alla data del 24.10.2018) entro il termine del 23.11.2018 o, se più
ampio, entro il termine previsto per la definizione / impugnazione (60 giorni
dalla notifica).
In caso di accertamento
con adesione, invece, viene prevista
la definizione entro il prossimo 13.11.2018, ovvero entro 20 giorni
dall’entrata in vigore del DL.
Ai fini della definizione è necessario il
versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata (l’importo è
rateizzabile fino a 20 rate) entro i termini sopra indicati. L’articolo 2
esclude la compensazione delle somme ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n.
241/97.
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