Speciale Fattura Elettronica - domande e risposte

1. Distributori di carburante
La fatturazione elettronica per i distributori di carburante, è anche obbligatoria dal 1° gennaio 2019?

Con il D.L. n. 79/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29.06.2018 è stato rinviato al 1° gennaio 2019 anche l’entrata in vigore dell’obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2018, della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Il Decreto Dignità n. 87/2018, all’articolo 11-bis rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
In sostanza, l’articolo 11-bis riproduce il contenuto del D.L. n. 79/2018. Come chiarito, inoltre, dalla Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate l’obbligo di fatturazione elettronica, riguarda, solo il carburante per autotrazione, e non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Sul punto, è intervenuto un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, confermando che, l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda solo le cessioni di gasolio e benzina per autotrazione e non altri combustibili.

2. Invio fattura elettronica
Entro quando deve essere trasmessa la fattura elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E/2018 del 2 luglio 2018, chiarisce che, l’emissione della e-fattura deve seguire le regole ordinarie previste dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633/72 e tale emissione deve essere contestuale alla cessione di beni.

La contestualità, ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI. Precisa, inoltre, l’Agenzia che, la data di emissione della fattura elettronica, è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file del medesimo documento che rappresenta una delle informazioni obbligatorie, ai sensi degli articoli 21 e 21bis del D.P.R. n. 633/72.
Si ritiene, comunque, che il file inviato con un minimo di ritardo, costituisce violazione non punibile per effetto dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/97, sempreché tale ritardo non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.

3. Scarto della fattura elettronica
Dopo l’invio al SdI, in caso di scarto della fattura elettronica, quali possono essere i possibili rimedi?

Inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto, che comporta, comunque, la possibilità di un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata, entro cinque giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente.
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta, se necessario, una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.
L’agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E/2018, consiglia come prima soluzione possibile, quella di effettuare un secondo invio entro i cinque giorni successivi allo scarto della fattura recante lo stesso numero e data del documento originario scartato. A parere dell’Agenzia, non vi dovrebbe essere nessuna duplicazione di fattura, in quanto, il precedente file trasmesso e scartato, è considerato come non emesso.

4. Fattura emessa e già contabilizzata
Cosa succede se una fattura elettronica, già emessa e contabilizzata, viene scartata dal SdI? 

In tale situazione, la fattura scartata si considera non emessa.
Vanno, pertanto, considerate le eventuali conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997. In particolare si ricorda che, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prevede le modalità di emissione attraverso il SdI delle note di variazione e autofattura, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/ 2018 chiarisce, inoltre, che in caso di scarto di una fattura, la stessa vada riemessa con la data e il numero di documento originario. Il sistema stesso, rende non possibile l’invio di due fatture con la stessa numerazione in caso di assenza di procedura di scarto del documento. È noto che, con i sistemi informatici di contabilità automatizzata molto spesso non è possibile riemettere una stessa fattura con lo stesso numero progressivo.
Quindi come comportarsi?
Una possibile soluzione prospettata, sarebbe quella di predisporre un sezionale di gestione, oppure identificare chiaramente che si tratta di una fattura rettificata, facendo riferimento alla fattura emesse e scartata in precedenza.

5. Esterometro
Quali soggetti sono interessati alla trasmissione dell’esterometro? E da quando deve essere trasmesso?

Dal 1° gennaio 2019, a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, debutta un nuovo adempimento: l’esterometro, ossia la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Si ha così la soppressione del cosiddetto spesometro, vale a dire la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e l’introduzione dell’esterometro che deve essere effettuato con cadenza mensile. L’invio deve essere effettuato mensilmente entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tutti gli operatori IVA con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Si ricorda che, dall’obbligo della fatturazione elettronica, sono esclusi i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio o il regime forfettario, ovvero il regime speciale degli agricoltori.
Da una lettura della Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate sostiene che, l’esterometro, va prodotto e inviato solo dai soggetti residenti e stabiliti in Italia, ma la comunicazione dovrà comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.

6. Invio esterometro
Come deve avvenire l’invio della comunicazione?

Il file Xml da trasmettere, deve essere firmato digitalmente dal responsabile dell’invio, ossia dal soggetto obbligato o dal suo delegato.
In caso di invio tramite upload sull’interfaccia web del servizio “fatture e corrispettivi” deve essere apposto il sigillo elettronico da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione del file può avvenire utilizzando:
1. un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
2. un sistema di cooperazione applicativa su internet, con servizi esposto tramite modello web service;
3. un sistema di trasmissione per via telematica attraverso il servizio “fatture e corrispettivi”, accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziale Entratel, Fisconline, SPID o CNS registrata ai servizi telematici.
L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese dopo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

7. Delega
Con l’entrata in vigore della fattura elettronica, è possibile delegare anche gli intermediari?

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 30 aprile 2018, il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario.
Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione.
Preme precisare che, la fattura dovrà contenere l’annotazione che è emessa per conto del cedente, e andrà compilato il campo “Soggetto emittente” nel file fattura Xml.
La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.
8. Subappalto
Nell’ambito di un contratto di appalto pubblico, quali sono i soggetti interessati ad emettere la fattura elettronica?

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 13/E/2018, ha precisato che, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico riguarda i soggetti operanti nell’ambito di un contratto di appalto pubblico, ossia: - subappaltatori, ossia i titolari di un contratto di subappalto, intendendosi per tale “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”; - subcontraenti, ossia i titolari di un sub-contratto, diverso da subappalto, che eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali quest’ultimo ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, gli elementi indicati nell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.
Sono, pertanto, esclusi dal nuovo obbligo di fatturazione, tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, in quanto, per questi, l’appaltatore non ha obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, né viene posto l’obbligo di indicare i codici CIG e/o CUP riguardanti la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

9. QR code
In che cosa consiste, il QR code e come si può ottenere?

Per agevolare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti, nonché per rendere più sicura la ricezione del documento fiscale da parte del cliente titolare di partita IVA, l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un servizio di generazione di un QR code.
In sostanza, il QR code, è un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite Smartphone, Tablet o su carta, il quale al momento della predisposizione della fattura, potrà acquisire in automatico i dati del cliente.
In particolare, esso contiene i dati identificativi del soggetto passivo IVA, ossia:
− nazionalità;
− codice fiscale;
− denominazione;
− indirizzo del domicilio fiscale;
− indirizzo PEC;
− codice destinatario;
− data generazione QR-code.
Per creare il QR code occorre accedere al portale “ Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate tramite le credenziali Spid, Cns, Entratel o Fisconline, oppure collegarsi al cassetto fiscale.
Il codice, che può essere generato anche da un intermediario, su delega del contribuente, può essere salvato in formato pdf e stampato e memorizzato sul proprio telefono cellulare o altro dispositivo elettronico.
I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-code sono quelli validi al momento della generazione. Preme precisare che, in caso di modifica del numero di partita IVA o dei dati anagrafici è importante distruggere il vecchio QR code e generarne uno nuovo.

10. Ricezione della fattura
La data della fattura viene inserita dal fornitore al momento della predisposizione della stessa. Tale data, potrebbe essere diversa da quella di emissione. In tale caso, il cliente come determina la data effettiva di ricezione? E il diritto alla detrazione?

Va evidenziato che, le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo D.P.R.
Il cessionario/committente, a prescindere dalla data indicata in fattura, è obbligato, per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, a rispettare:
- la data di consegna che effettua il sistema di interscambio al codice destinatario, ovvero alla posta elettronica certificata del destinatario;
- in caso di mancato recapito, la data in cui prende visione della fattura che gli è stata messa a disposizione dal SdI nell’area riservata.

11. Documento di trasporto
Nel momento in cui le merci partono dal magazzino del venditore non sono accompagnate da nessun documento, in tale ipotesi, occorre emettere un documento di trasporto ed entro la mezzanotte del giorno di spedizione emettere la fattura elettronica?

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E/2018, l’emissione della fattura deve avvenire entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione. In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente», non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Pertanto, in considerazione di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che:
− al momento della partenza delle merci il cedente emetta un documento di trasporto di contenuto identico alla fattura che invierà al sistema di interscambio;
− entro le 24 ore dello stesso giorno di spedizione della merce, il cedente trasmette la fattura al sistema di interscambio.
Se la fattura viene inviata contemporaneamente all’emissione del Ddt, il contribuente potrà esporre sullo stesso l’indicazione che, con uguale contenuto si è provveduto ad inviare la fattura elettronica.

12. Fattura differita
Nel caso in cui, la fatturazione avviene nei primi giorni del mese successivo all’effettiva prestazione del servizio, pertanto, viene emessa una fattura differita, cambia qualcosa con la fatturazione elettronica?

La fattura differita, è disciplinata dall’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72. Tale disposizione prevede che la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione a condizione che, le prestazioni di servizio siano individuabili attraverso idonea documentazione. Per quanto riguarda l’emissione della fattura, quindi, se ad esempio i dati per la fatturazione relativa al mese di gennaio 2019 vengono comunicati il 12 febbraio, la e-fattura dovrà essere emessa con data 12 febbraio e deve concorrere alla liquidazione IVA del mese di gennaio entro il 16 febbraio.

13. Predisposizione fattura
Come deve essere predisposta la fattura Elettronica?

Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione di tutti i contribuenti una guida alla procedura stand alone per predisporre la fattura elettronica.
Nel summenzionato documento, viene chiarito che, per poter predisporre la fattura, e quindi, creare una nuova fattura, bisogna installare sul proprio pc il software “Compilazione Fattura Elettronica”. Scaricato tale software, bisogna cliccare il tasto NEW oppure scegliere la voce “Nuova” dalla voce di Menù File. Al primo utilizzo, verrà chiesto di indicare la partita IVA dell’utente (che opera in qualità di cedente/prestatore).
Al termine di tale procedura, sarà reso disponibile un albero di navigazione nella parte sinistra dello schermo e, cliccando sulla cartellina “dati Anagrafici”, si potranno inserire le ulteriori informazioni collegate alla partita IVA.
Questa operazione, dovrà essere effettuata solo al primo utilizzo, in quanto, da quel momento, l’applicazione la riproporrà in automatico negli utilizzi successivi.
I passaggi successivi, servono per la compilazione della fattura. Il primo quadro da compilare è quello relativo al cliente.
Qualora il cliente è in possesso del QR-code, i suoi dati anagrafici e l’indirizzo telematico dove far recapitare la fattura dal SdI potranno essere acquisiti in automatico e senza errori leggendo il suo QR-code.
In alternativa, si possono riportare manualmente i dati del cliente.
Terminato il caricamento dei dati del cliente, sempre dall’albero di navigazione si potrà selezionare la cartella “Dati generali” per inserire le ulteriori informazioni della fattura.
L’applicazione, in automatico predisporrà la data del giorno in cui si sta predisponendo la fattura e la divisa in euro. Terminato l’inserimento di questi dati, scegliendo dall’albero di navigazione la cartella “linee di dettaglio”, potranno essere inserite le righe di dettaglio dei singoli beni o servizi, distinti per aliquota IVA.
Terminato anche questo step, l’ultimo passaggio è quello della compilazione di due dati necessari a identificare il file che si sta predisponendo e il soggetto che trasmetterà il file stesso.
Tale informazioni, sono necessarie al SdI per gestire correttamente il file della fatturazione elettronica e consentire a chi trasmetterà la fattura di monitorare le ricevute di elaborazione del file stesso che il SdI produrrà una volta ricevuta la fattura.
L’applicazione, assegnerà autonomamente il numero progressivo che, sarà il primo disponibile, ma che si potrà cambiare.
Al termine di questo step, verrà creato il file XML della fattura elettronica. Il file, quindi, potrà essere così trasmesso.

14. Sanzioni
Dal 1° gennaio, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica, ma nel caso in cui, le fatture siano emesse in formato diverso da quello elettronico, cosa succede?

Le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico si considerano non emesse, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2018, pertanto: − al cedente si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, del D.Lgs. n. 471/97;
− anche il cessionario o il committente possono essere sanzionati ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del summenzionato Decreto, tranne l’ipotesi in cui provvedano a regolarizzare la violazione.
Ciò vale a dire che l’emissione di una fattura in formato cartaceo, o in altro formato diverso da quello utilizzabile dal SdI, in luogo della fattura elettronica viene equiparata all’ipotesi di omessa  fatturazione, con applicazione della sanzione compresa fra il 90 per cento e il 180 per cento dell’imposta non correttamente documentata.
Resta fermo che, se la violazione non incide sulla liquidazione dell’imposta, la sanzione è dovuta nella misura fissa da 250,00 a 2.000,00 euro.

15. Regolarizzazione tardiva
Nel caso in cui non si riesca ad effettuare la sostituzione delle fatture eventualmente scartate dal sistema di interscambio, come si può procedere alla regolarizzazione?

Il Sistema di interscambio, come è noto, a seguito della trasmissione della fattura elettronica, procede a rilasciare un avviso di ricezione che attesta il mero invio di un file XML.
 Nei successivi cinque giorni viene effettuato il controllo formale, che può evidenziare lo scarto della fattura.
Il contribuente, in tale caso, dovrà procedere a sostituire il file con un altro file XML formalmente corretto. Solo in questa ipotesi viene mantenuta valida la data di emissione precedentemente indicata in fattura.
Nel caso in cui non si riuscisse ad effettuare tale operazione, il precedente invio risulterà nullo, e pertanto, occorre distinguere il caso in cui:
− sia già intervenuto il momento impositivo: si dovrà procedere all’emissione di una nuova fattura ed a regolarizzare la tardiva emissione tramite ravvedimento operoso;
− in caso contrario, non si porranno particolari problemi, in quanto non potrà scattare alcuna sanzione.

16. Fattura non trasmessa
Se un fornitore, dal 2019, non invierà la fattura in modo elettronico, il contribuente, perderà il diritto alla detrazione IVA? 

Se il fornitore non invierà la fattura al SdI, la fattura non si considera fiscalmente emessa.
Pertanto, il cessionario/committente, dovrà chiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica. Se non la riceve, è obbligato ad ammettere autofattura ex articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/97 . Con la regolarizzazione, quindi, potrà portare in detrazione l’IVA.

17. Bollo sulla e-fattura
Nel caso di fatture esenti, escluse o fuori campo di applicazione dell’IVA, come deve essere applicato il bollo sulle fatture elettroniche?

Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo deve essere assolta dal cedente/prestatore con le regole previste dal D.M. 17 giugno 2014. In sostanza, il cedente/prestatore dovrà valorizzare sul formato XML della fattura l’apposito spazio e dovrà pagare l’imposta entro 120 giorni dalla conclusione del periodo di imposta.
Pertanto, non c’è bisogno di apporre la marca da bollo.
L’imposta di bollo sulle fatture dovrà essere versata esclusivamente tramite il Modello F24, utilizzando il codice tributo 2501, in un’unica soluzione ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Preme precisare che, le fatture elettroniche, alla stregua di quelle cartacee, non saranno tutte soggette al pagamento dell’imposta di bollo. Infatti, l’imposta di bollo, nella misura fissa di 2,00 euro per ciascuna fattura di importo superiore a euro 77,47, dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a operazioni esenti, a operazioni non imponibili e a quelle escluse dalla base imponibile. Le fatture elettroniche di cui all’articolo 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/72 e le fatture articolo 17-ter, del D.P.R. n. 633/72, non saranno soggette all’imposta di bollo poiché originariamente assoggettate ad IVA, il cui assolvimento avviene dall’acquirente.
Se la fattura, invece, contiene contemporaneamente sia importo soggetti a IVA che importi non soggetti, l’imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori ad euro 77,47 euro.
Le fatture elettroniche sopra elencate dovranno apportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

18. Conservazione
 Le fatture transitate tramite il sistema di Interscambio, possono essere conservate in formati diversi da quello XML? 

L’articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico». Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

19. Conservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
La conservazione delle fatture tramite il sevizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate vale solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA?

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella Circolare n. 8/E/2018, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.
Tale servizio, messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

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