Decreto fiscale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.10.2018, n. 247 il D.L. 119/2018, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
In particolare,

  • l’art. 9 del provvedimento prevede la possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa (semplice) per correggere errori od omissioni e di integrare le basi imponibili, fino a un massimo di 100.000 euro l’anno e non oltre il 30% di quanto già dichiarato; il limite si abbassa a 30.000 euro per i soggetti con reddito inferiore a 100.000 euro, in perdita o senza debito d’imposta per perdite riportate, senza ostacoli percentuali.
  • La dichiarazione integrativa (speciale) non è utilizzabile nel caso di avvio di un’azione di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre è consentita la definizione dei Pvc notificati ai soggetti nei confronti dei quali l’azione di controllo si è già cristallizzata in un atto. Nel testo è stato eliminato, nell’ambito della dichiarazione integrativa, il riferimento alle attività estere che, però, rimane ai fini della definizione dei Pvc. 
  • La manovra consente anche l’accesso alla cd. “pace fiscale”, presentando un Isee non superiore a 30.000 euro, nel caso di esistenza di un rapporto tra imposta da pagare e reddito inferiore a 9.370 euro. Sono previsti parametri specifici per le imprese in crisi e un inasprimento delle sanzioni per false dichiarazioni relative all’Isee. 
  • Un’ulteriore sanatoria è data dalla previsione di stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Tale limite non si riferisce all’importo complessivo della cartella, ma ai singoli crediti iscritti a ruolo, anche residuali.
  • È prevista, inoltre, la definizione del contenzioso tributario avente come controparte l’Agenzia delle Entrate e, facoltativamente, i Comuni, che fino al 31.03.2019 potranno disciplinare la materia con specifico regolamento. 
  • Per accertamenti, adesioni e inviti al contraddittorio è necessario sempre versare le maggiori imposte dovute, senza sanzioni e interessi. È possibile la rateazione in 20 rate trimestrali, a prescindere dall’ammontare da versare (è comunque possibile pagare tutto in un’unica rata). Il perfezionamento si avrà con il pagamento della prima o unica rata, che scade, rispettivamente, decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge per accertamenti e inviti al contraddittorio ed entro 20 giorni per gli atti di adesione.
  • Ulteriori possibilità sono date dalla rottamazione-ter delle cartelle.

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